Opposizione a decreto ingiuntivo senza valida procura: si può evitare il passaggio in giudicato del decreto?
La sentenza n. 14674 del 2014 della Corte di Cassazione, Sezione II Civile, depositata il 27 giugno u.s., ha ribadito che causa di nullità dell’atto è proprio l’assenza di una valida procura.
Nello specifico, il Giudice di prime cure, con sentenza poi confermata dalla Corte di Appello, dichiarava inammissibile l’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto priva di conferimento di un mandato alle liti.
La Suprema Corte ha confermato che ci si trovasse dinanzi ad un caso di opposizione svolta da un difensore assolutamente privo di una procura alle liti, richiamando, altresì, la precedente Giurisprudenza secondo cui “la semplice firma della parte sulla copia del decreto ingiuntivo notificatole non costituisce conferimento di procura al difensore” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, n. 2567/1978) e secondo cui “il difetto di una valida procura rende l’attività processuale tam quam non esset, di talchè, con riferimento alla opposizione al decreto ingiuntivo, la esistenza di una valida procura è presupposto indispensabile per la proposizione della opposizione stessa” (cfr. Cass. Civ., Sez. Lav., n. 3830/1981).
Pertanto la Corte, rigettando il ricorso, ha confermato l’orientamento giurisprudenziale per cui la proposizione di un’opposizione a decreto ingiuntivo senza la procura alle liti “non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto”.
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