Proposta di concordato fallimentare, il Giudice Delegato ha poteri di controllo?

giugno 11th, 2014|Articoli, Diritto fallimentare|

Nelle varie fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione della procedura di concordato preventivo, il Giudice Delegato ha precipui poteri di controllo di legittimità della procedura stessa.

La sentenza n. 9541 del 2014 della Corte di Cassazione, Sezione I, depositata il 30 Aprile u.s., impone che i poteri di controllo e di sindacato sulla procedura di concordato preventivo siano di legittimità sostanziale, proprio perché il Giudice non può sindacare nel merito della proposta di concordato.

Infatti, come la Suprema Corte ha specificato con la suddetta sentenza, nella fase di omologazione della procedura il Giudice può controllare la realizzabilità del piano, senza sindacare quanto attestato dal professionista incaricato degli accertamenti dei dati dell’impresa, solo quando i creditori hanno presentato opposizioni.