Patto di quota lite: tra lecito ed illecito
Sul portale on line del CNF è stata pubblicata, mercoledì 4 giugno, un’interessante sentenza, emessa dal Consiglio Nazionale Forense in data 30 dicembre 2013 (sentenza n. 225/2013), in tema di patto di quota lite.
Come noto, infatti, l’ultimo intervento legislativo di riforma della professione forense attuato con la Legge n. 247/2012 ha reintrodotto all’art. 13 il divieto dei “patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
Il Consiglio nel chiarire che “la portata di tale previsione va però letta e coniugata con quella di cui al terzo comma, che immediatamente la precede e per la quale è valida la pattuizione con cui si determini il compenso al difensore “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione” evidenzia come dal combinato disposto dei commi citati emerge che “se la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o gli interessi litigiosi, non lo può essere al risultato perché in tal senso deve interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene” che evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale”.
In altre parole, “il presupposto fondamentale affinché il patto di quota lite possa ritenersi valido è che lo stesso sia stato rivestito della forma scritta e sia stato pattuito prima della definizione della controversia, vale a dire prima che l’avvocato sappia qual è l’ammontare liquidato (in caso di sentenza) o concordato (in caso di transazione) laddove la lite concerna il pagamento di somme di denaro”.
Patto di quota lite: tra lecito ed illecito
Sul portale on line del CNF è stata pubblicata, mercoledì 4 giugno, un’interessante sentenza, emessa dal Consiglio Nazionale Forense in data 30 dicembre 2013 (sentenza n. 225/2013), in tema di patto di quota lite.
Come noto, infatti, l’ultimo intervento legislativo di riforma della professione forense attuato con la Legge n. 247/2012 ha reintrodotto all’art. 13 il divieto dei “patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa”.
Il Consiglio nel chiarire che “la portata di tale previsione va però letta e coniugata con quella di cui al terzo comma, che immediatamente la precede e per la quale è valida la pattuizione con cui si determini il compenso al difensore “a percentuale sul valore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione” evidenzia come dal combinato disposto dei commi citati emerge che “se la percentuale può essere rapportata al valore dei beni o gli interessi litigiosi, non lo può essere al risultato perché in tal senso deve interpretarsi l’inciso “si prevede possa giovarsene” che evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con ciò che costituisce il consuntivo della prestazione professionale”.
In altre parole, “il presupposto fondamentale affinché il patto di quota lite possa ritenersi valido è che lo stesso sia stato rivestito della forma scritta e sia stato pattuito prima della definizione della controversia, vale a dire prima che l’avvocato sappia qual è l’ammontare liquidato (in caso di sentenza) o concordato (in caso di transazione) laddove la lite concerna il pagamento di somme di denaro”.
Recent posts.
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una [...]
Nel panorama giudiziario italiano, il contenzioso tributario rappresenta da anni una delle principali “zavorre” della Corte di Cassazione. Una quota rilevante dei ricorsi iscritti ogni anno riguarda, infatti, controversie fiscali, con un impatto assai significativo [...]
Il dibattito sulla riforma istituzionale ha raggiunto un punto di snodo cruciale. Le posizioni contrapposte non riguardano solo la gestione del potere, ma toccano l'architettura stessa dello Stato e l'unità del Paese. Nell'ultimo appuntamento di [...]
Recent posts.
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una [...]
Nel panorama giudiziario italiano, il contenzioso tributario rappresenta da anni una delle principali “zavorre” della Corte di Cassazione. Una quota rilevante dei ricorsi iscritti ogni anno riguarda, infatti, controversie fiscali, con un impatto assai significativo [...]

