
Tassa di titolo, è possibile richiederne il pagamento con l'atto di precetto?
Con la sentenza n. 7532/14 del 05 Febbraio u.s. e depositata il 01 Aprile u.s. la Corte di Cassazione ha specificato quale disciplina si deve applicare per il rimborso dei tributi riguardanti “atti da registrare in termine fisso”.
Nello specifico, il creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo su cambiale, il quale veniva opposto ed in sede di cognizione il suddetto decreto veniva confermato ma con una parziale riduzione della sorte. Al momento della registrazione della sentenza veniva corrisposto dal creditore anche la c.d. tassa sull’emissione di titolo, per la regolarizzazione della cambiale. Tale importo veniva richiesto dal creditore nell’atto di precetto notificato al debitore, il quale proponeva opposizione proprio avverso la predetta tassa.
La Suprema Corte, in base a quanto disposto dall’art. 91 c.p.c., ha rilevato che, sebbene le spese di registrazione della sentenza vanno poste, inevitabilmente, a carico della parte soccombente in quanto conseguenti al giudizio, gli oneri non conseguenti ad un giudizio, come la c.d. tassa sull’emissione di titolo, quindi per la regolarizzazione della cambiale, devono essere richiesti per mezzo di un autonomo giudizio.

Tassa di titolo, è possibile richiederne il pagamento con l'atto di precetto?
Con la sentenza n. 7532/14 del 05 Febbraio u.s. e depositata il 01 Aprile u.s. la Corte di Cassazione ha specificato quale disciplina si deve applicare per il rimborso dei tributi riguardanti “atti da registrare in termine fisso”.
Nello specifico, il creditore aveva ottenuto un decreto ingiuntivo su cambiale, il quale veniva opposto ed in sede di cognizione il suddetto decreto veniva confermato ma con una parziale riduzione della sorte. Al momento della registrazione della sentenza veniva corrisposto dal creditore anche la c.d. tassa sull’emissione di titolo, per la regolarizzazione della cambiale. Tale importo veniva richiesto dal creditore nell’atto di precetto notificato al debitore, il quale proponeva opposizione proprio avverso la predetta tassa.
La Suprema Corte, in base a quanto disposto dall’art. 91 c.p.c., ha rilevato che, sebbene le spese di registrazione della sentenza vanno poste, inevitabilmente, a carico della parte soccombente in quanto conseguenti al giudizio, gli oneri non conseguenti ad un giudizio, come la c.d. tassa sull’emissione di titolo, quindi per la regolarizzazione della cambiale, devono essere richiesti per mezzo di un autonomo giudizio.
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