Gli atti per la citazione dei testi

– Intimazione testi a mezzo posta;

– Intimazione testi a mezzo ufficiale giudiziario.

Il patrocinatore che ha ottenuto dal Giudice l’ammissione della prova orale articolata nei propri scritti difensivi deve redigere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 250 c.p.c., l’atto di citazione testi per poter intimare i propri testimoni a comparire all’udienza fissata dal Giudice per l’assunzione della prova, secondo le due formule alternative su indicate.

Non senza segnalare che:

– l’intimazione va fatto almeno sette giorni prima dell’udienza di comparizione del teste;

– l’omessa intimazione del teste senza giusto motivo determina la decadenza della parte dalla prova salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione del teste.