Gli atti per la citazione dei testi
– Intimazione testi a mezzo posta;
– Intimazione testi a mezzo ufficiale giudiziario.
Il patrocinatore che ha ottenuto dal Giudice l’ammissione della prova orale articolata nei propri scritti difensivi deve redigere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 250 c.p.c., l’atto di citazione testi per poter intimare i propri testimoni a comparire all’udienza fissata dal Giudice per l’assunzione della prova, secondo le due formule alternative su indicate.
Non senza segnalare che:
– l’intimazione va fatto almeno sette giorni prima dell’udienza di comparizione del teste;
– l’omessa intimazione del teste senza giusto motivo determina la decadenza della parte dalla prova salvo che l’altra parte dichiari di avere interesse all’audizione del teste.
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