Reddito avvocati: compensi liquidati da assicurazioni valgono per accertamenti fiscali

marzo 19th, 2014|Articoli, Diritto civile|

La documentazione rinvenuta presso le compagnie assicurative, concernente i compensi professionali liquidati agli avvocati, nelle pratiche relative a sinistri, è utilizzabile per l’accertamento del reddito dei legali. Questo è l’orientamento della VI sezione della Corte di Cassazione Civile che, con ordinanza del 14.02.2014 n° 3445, accoglieva il ricorso presentato dall’Agenzia delle Entrate di Nola.

A tale dictum si arrivava conseguentemente all’esame  di un ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso una sentenza emanata dalla commissione tributaria della Campania nel 2010. L’opposizione era stata sollevata da un avvocato, il quale si era visto recapitare un avviso di accertamento per le imposte IRPEF, IRAP ed IVA.

Le informazioni utilizzate dai funzionari dell’erario erano state acquisite attingendo alla documentazione di alcune compagnie assicurative; questo aveva reso possibile individuare somme liquidate a titolo di onorario, a favore del difensore, che però lo stesso non aveva poi contabilizzato.

In appello la pretesa fiscale era stata ritenuta priva di prove, poiché i tabulati non erano stati materialmente consegnati dalle compagnie assicurative, ma degli stessi ne era stata esclusivamente presa visione, ed inoltre l’avvocato non era stata convocato per fornire delle motivazioni od informazioni utili per la determinazione del reddito, prima di ricevere l’avviso di accertamento.

La Cassazione ritiene fondate le motivazioni addotte dall’Agenzia delle Entrate, in quanto la documentazione delle compagnie assicurative non doveva essere consegnata dall’Agenzia per motivi di riservatezza ma richiesta dall’avvocato alle medesime compagnie.

In tema di accertamento dell’imposta sui redditi, l’art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973 contempla una presunzione semplice, ex art. 2727 del codice civile: “L’ufficio finanziario è legittimato a risalire da un fatto noto a quello ignoto”, nella fattispecie a risalire dall’aver percepito un determinato onorario, alla sussistenza di un certo reddito, ergo capacità contributiva.

Tale presunzione genera una inversione dell’onere della prova, poiché sarà il contribuente a dover dimostrare che le motivazioni dell’avviso di accertamento non corrispondono alla realtà.