Ripartizione attivo fallimentare: crediti ammessi e cause di prelazione non si possono ridiscutere
Con la sentenza n. 20180 del 24 settembre 2010, la Suprema Corte ha affermato l’importante principio secondo cui “in sede di ripartizione dell’attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione l’importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l’efficacia preclusiva, nell’ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, né sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, in quanto il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti.
Con tale pronunzia la Corte ha ribadito il principio dell’efficacia endofallimentare dello stato passivo dichiarato esecutivo. Pertanto il decreto di esecutività dello stato passivo rende incontestabile in sede fallimentare – salvo le impugnazioni dello stato passivo previste dagli artt. 98 e segg. della Legge Fallimentare – la natura e l’entità del credito ammesso.
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Con la sentenza n. 20180 del 24 settembre 2010, la Suprema Corte ha affermato l’importante principio secondo cui “in sede di ripartizione dell’attivo fallimentare non è possibile rimettere in discussione l’importo dei crediti ammessi e le cause di prelazione riconosciute o escluse in sede di verificazione del passivo, attesa l’efficacia preclusiva, nell’ambito della procedura concorsuale, del decreto di approvazione dello stato passivo, né sono ammesse contestazioni attinenti ad altre fasi della procedura, in quanto il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi e, comunque, alla collocazione dei diversi crediti.
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