Contratto di sub-appalto, i casi di nullità
Con sentenza n. 713/2014 la Suprema Corte di Cassazione affronta l’applicazione dell’art. 21, L. n. 646/1982 in base al quale «Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte le opere stesse, senza l’autorizzazione dell’autorità competente, è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda non inferiore ad un terzo del valore dell’opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell’opera ricevuta in appalto. Nei confronti del subappaltatore e dell’affidatario del cottimo si applica la pena dell’arresto da sei mesi ad un anno e dell’ammenda pari ad un terzo del valore dell’opera ricevuta in subappalto o in cottimo. È data all’amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto».
La sanzione di nullità del contratto per contrarietà ad un divieto espresso di legge si estende a tutti gli eventuali e successivi sub-appalti, pena la agevole elusione del dettato normativo, come nel caso di specie, in cui il primo sub-appalto fosse stato autorizzato.
Per quanto concerne le prestazioni effettuate dal subappaltatore, queste non trovano alcuna tutela giuridica, neanche sotto l’aspetto dell’arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. (deliberazione n. 35 del 3 settembre 2008 dell’Autorità di Vigilanza).
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