Presidente Sezione firma al posto di Presidente Tribunale, ordinanza illegittima

dicembre 13th, 2013|Articoli, Diritto civile|

La vicenda in esame riguarda il ricorso di un avvocato al Tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 28 legge n. 794 del 1942 per ottenere la liquidazione delle spettanze maturate per la prestazione professionale svolta nell’interesse di un proprio cliente.

Il ricorrente lamenta dinanzi la Suprema Corte che il decreto di comparizione delle parti era stato emesso da un Presidente facente funzioni del Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria nonché che l’ordinanza di liquidazione dei compensi era stata sottoscritta dal Presidente di Sezione e da un relatore, e non dall’unico giudice competente ad emettere il decreto di comparizione parti, a trattare l’istanza di liquidazione degli onorari ed a emettere la conseguente Ordinanza ossia il Presidente del Tribunale persona fisica o altro magistrato munito di provvedimento di sostituzione o supplenza.

Secondo gli Ermellini la contestazione del ricorrente è fondata come hanno avuto già modo di chiarire in passato le stesse Sezioni Unite.

Infatti: “La competenza del capo dell’ufficio giudiziario adito per il processo” sancita dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794 per la liquidazione delle spese e dei compensi dell’avvocato o procuratore nei confronti del proprio cliente ha natura funzionale e inderogabile con riferimento non solo all’ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo (presidente del collegio, se l’organo è collegiale, magistrato a capo dell’ufficio, se questo è costituito come tale), senza che assuma rilievo, in contrario, la eventuale divisione dell’ufficio (nella specie, di pretura) in sezioni, in quanto siffatta suddivisione, anche per le sezioni del lavoro istituite presso le preture dopo la riforma introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533, risponde ad esigenze meramente organizzative, con la conseguenza che, ove la suindicata liquidazione inerisca ad una causa di lavoro, la competenza ex artt. 28 e 29 citati spetta, non al singolo pretore (ovvero al dirigente della sezione lavoro), ma al pretore dirigente” (Cass. SS.UU. 182/1999).