Avvocato e presidente di CDA: quando c’è incompatibilità

dicembre 3rd, 2013|Articoli, Diritto civile|

Con sentenza n. 25797/2013, è stata sottoposta alle Sezione Unite la questione circa l’incompatibilità con l’esercizio della professione forense della nomina di un avvocato a presidente del consiglio di amministrazione di una società a responsabilità limitata, costituita per la gestione del servizio municipalizzato di farmacia.

Secondo la Sezione Unite l’incompatibilità sussiste soltanto quando il presidente di consiglio di amministrazione detenga poteri individuali di gestione, non rilevando in alcun modo la circostanza che la società gestisca una farmacia e ciò alla luce anche dell’art. 18 della L. 31 dicembre 2012, n. 247, che, abrogando l’art. 3 del R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, ha dettato una nuova disciplina dell’incompatibilità della professione di avvocato con l’attività d’impresa.