
Opposizione a decreto ingiuntivo fallimento: la sentenza della Cassazione
Con la sentenza n. 3401 del 12 febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “In tema di formazione dello stato passivo , ed alla stregua di quanto sancito dagli art. 52 e 95 legge fall., ove sopravvenuta la dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto nelle more del giudizio, da lui proposto, di opposizione a decreto ingiuntivo, detto decreto, in quanto privo della indispensabile natura di “sentenza impugnabile” esplicitamente richiesta dall’art. 95, comma 3, legge fall., norma di carattere eccezionale ed insuscettibile di applicazione analogica, deve considerarsi inopponibile al fallimento , per cui il creditore opposto deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo . Una siffatta disciplina, peraltro, non è in contrasto con gli art. 3 e 24 Cost., attesa la evidente diversità tra decreto ingiuntivo opposto e sentenza impugnabile, poiché solo nella seconda l’accertamento è avvenuto nel contraddittorio delle parti; inoltre, la soggezione al concorso formale non comprime la possibilità di difesa del creditore opposto, mentre l’eccezione in favore del creditore che abbia ottenuto una sentenza impugnabile si giustifica con esigenze di economia processuale, ferma restando, comunque, la soggezione al concorso sostanziale”.
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, sottolinea l’importante distinzione esistente tra un credito riconosciuto in una sentenza emessa ante fallimento – nel contraddittorio tra le parti del giudizio – ed un credito riconosciuto da un decreto ingiuntivo oggetto di opposizione.
Tale ultimo titolo esecutivo è infatti, per sua natura, emesso in assenza di contraddittorio tra le parti ed è, conseguentemente, inopponibile al curatore fallimentare.
Ne discende che il creditore che ha chiesto ed ottenuto l’emissione di tale decreto ingiuntivo deve necessariamente presentare domanda di ammissione al passivo e partecipare al concorso con gli altri creditori.

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