Guida in stato di ebbrezza: nessuna scusante se positivi al test

novembre 6th, 2013|Articoli, Diritto civile|

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 39490 del 24 settembre 2013, rigettando il ricorso proposto da un uomo condannato per guida in stato di ebbrezza, ha stabilito che il tasso alcolemico per decretare il reato di guida in stato di ebbrezza va determinato considerando la quantità di alcool effettivamente presente nel sangue, senza poter invocare scusanti o spiegazioni a propria difesa, come quella di aver bevuto poco ma aver assunto farmaci capaci di alterare i valori nel sangue o addirittura contenenti alcool.

Gli Ermellini hanno stabilito che, “il parametro di riferimento adottato dal legislatore per valutare lo stato di ebbrezza non è rappresentato dalla quantità di alcool assunta ma, bensì da quella assorbita dal sangue, misurata in grammi per litro,

[…] senza alcuna possibilità per il conducente di discolparsi fornendo una prova contraria circa le sue reali condizioni psicofisiche, la sua idoneità alla guida e l’influenza di farmaci”, ed in maniera chiara hanno precisato che è chi sa di assumere farmaci contenenti alcool o capaci di alterare i valori nel sangue che deve astenersi dalla ingestione di alcool, evitare di mettersi alla guida oppure controllare, con gli appositi test facilmente reperibili in commercio, di trovarsi in condizioni tali da non risultare passibile della sanzione penale.