Fallimento: opposizione allo stato passivo mai equiparabile a giudizio d'appello
Con la sentenza in commento è stato affermato l’importante principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, secondo comma, legge fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ.”.
Il principio affermato dalla Suprema Corte, con la sentenza in commento, sottolinea come il giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 della Legge Fallimentare, pur rappresentando l’impugnazione dello stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato al fine di ottenerne la relativa modifica, non sia in alcun modo equiparabile ad un giudizio di appello.
Da tale impossibilità di equiparazione tra i due tipi di procedimento discende la conseguente inapplicabilità, al giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 della Legge Fallimentare, del divieto di formulare nuove eccezioni e di articolare nuove richieste istruttorie previsto, per il giudizio di appello, dall’art. 345 del codice di procedura civile.
Fallimento: opposizione allo stato passivo mai equiparabile a giudizio d'appello
Con la sentenza in commento è stato affermato l’importante principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, secondo comma, legge fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ.”.
Il principio affermato dalla Suprema Corte, con la sentenza in commento, sottolinea come il giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 della Legge Fallimentare, pur rappresentando l’impugnazione dello stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato al fine di ottenerne la relativa modifica, non sia in alcun modo equiparabile ad un giudizio di appello.
Da tale impossibilità di equiparazione tra i due tipi di procedimento discende la conseguente inapplicabilità, al giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 della Legge Fallimentare, del divieto di formulare nuove eccezioni e di articolare nuove richieste istruttorie previsto, per il giudizio di appello, dall’art. 345 del codice di procedura civile.
Recent posts.
Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di [...]
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una [...]
Nel panorama giudiziario italiano, il contenzioso tributario rappresenta da anni una delle principali “zavorre” della Corte di Cassazione. Una quota rilevante dei ricorsi iscritti ogni anno riguarda, infatti, controversie fiscali, con un impatto assai significativo [...]
Recent posts.
Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di [...]
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una [...]

