
Fallimento: opposizione allo stato passivo mai equiparabile a giudizio d'appello
Con la sentenza in commento è stato affermato l’importante principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, secondo comma, legge fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ.”.
Il principio affermato dalla Suprema Corte, con la sentenza in commento, sottolinea come il giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 della Legge Fallimentare, pur rappresentando l’impugnazione dello stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato al fine di ottenerne la relativa modifica, non sia in alcun modo equiparabile ad un giudizio di appello.
Da tale impossibilità di equiparazione tra i due tipi di procedimento discende la conseguente inapplicabilità, al giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 della Legge Fallimentare, del divieto di formulare nuove eccezioni e di articolare nuove richieste istruttorie previsto, per il giudizio di appello, dall’art. 345 del codice di procedura civile.

Fallimento: opposizione allo stato passivo mai equiparabile a giudizio d'appello
Con la sentenza in commento è stato affermato l’importante principio secondo cui “Nel giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento il creditore, il cui credito sia stato escluso o ridotto nel progetto del curatore, può proporre le eccezioni e depositare i documenti ritenuti rilevanti ancorché non abbia presentato alcuna preventiva osservazione ex art. 95, secondo comma, legge fall., dovendosi escludere che il mancato esercizio di tale facoltà comporti il prodursi di preclusioni, attesa la non equiparabilità del suddetto giudizio a quello d’appello, con conseguente inapplicabilità dell’art. 345 cod. proc. civ.”.
Il principio affermato dalla Suprema Corte, con la sentenza in commento, sottolinea come il giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 della Legge Fallimentare, pur rappresentando l’impugnazione dello stato passivo dichiarato esecutivo dal Giudice Delegato al fine di ottenerne la relativa modifica, non sia in alcun modo equiparabile ad un giudizio di appello.
Da tale impossibilità di equiparazione tra i due tipi di procedimento discende la conseguente inapplicabilità, al giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 98 della Legge Fallimentare, del divieto di formulare nuove eccezioni e di articolare nuove richieste istruttorie previsto, per il giudizio di appello, dall’art. 345 del codice di procedura civile.
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]
La sentenza n. 7299 del 19 marzo 2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione affronta in modo articolato il tema del frazionamento abusivo del credito, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, [...]
Recent posts.
Il dibattito giurisprudenziale in merito alla figura giuridica del mutuo c.d. solutorio è stato risolto con la recente sentenza n. 5841 del 05.03.2025 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. A differenza di quello tradizionale [...]
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 3 del 27 marzo 2025 (R.G. 27791/2024), ha affrontato una questione di rilevante importanza in materia di confisca di prevenzione, riguardante i beni che vengono ritenuti fittiziamente intestati a [...]