
Soci a responsabilità limitata: estensione fallimento se non c'è pubblicità recesso
Con la sentenza n. 13838 del 31 maggio 2013 la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “Il recesso del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell’articolo 2290, secondo comma c.c., è inopponibile ai terzi, con ciò dovendosi intendere che non produce i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario; conseguentemente il recesso non pubblicizzato non è idoneo ad escludere l’estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell’articolo 147 l.f. né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario per quanto concerne i terzi a quel momento è ancora in atto”.
Da tale principio discende che, nel caso in cui vi sia un socio a responsabilità limitata che abbia esercitato ante fallimento il suo diritto di recesso dalla compagine sociale, per andare esente dall’estensione in suo danno del fallimento della società quest’ultimo dovrà dimostrare, non solo di essere receduto dalla società prima della dichiarazione di fallimento della stessa, ma anche di avere dato adeguata pubblicità al suo recesso con l’iscrizione dello stesso presso la Camera di Commercio.
In difetto di tale pubblicità, consistente nell’iscrizione del recesso nel Registro delle Imprese, il recesso del socio non produce effetti rispetto a coloro che si pongono come terzi rispetto al rapporto societario.

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Con la sentenza n. 13838 del 31 maggio 2013 la Corte di Cassazione ha affermato l’importante principio secondo cui “Il recesso del socio di società di persone, cui non sia stata data pubblicità, ai sensi dell’articolo 2290, secondo comma c.c., è inopponibile ai terzi, con ciò dovendosi intendere che non produce i suoi effetti al di fuori dell’ambito societario; conseguentemente il recesso non pubblicizzato non è idoneo ad escludere l’estensione del fallimento pronunciata ai sensi dell’articolo 147 l.f. né assume rilievo il fatto che il recesso sia avvenuto oltre un anno prima della sentenza dichiarativa di fallimento, posto che il rapporto societario per quanto concerne i terzi a quel momento è ancora in atto”.
Da tale principio discende che, nel caso in cui vi sia un socio a responsabilità limitata che abbia esercitato ante fallimento il suo diritto di recesso dalla compagine sociale, per andare esente dall’estensione in suo danno del fallimento della società quest’ultimo dovrà dimostrare, non solo di essere receduto dalla società prima della dichiarazione di fallimento della stessa, ma anche di avere dato adeguata pubblicità al suo recesso con l’iscrizione dello stesso presso la Camera di Commercio.
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