
Se i soggetti interessati non partecipano all'udienza di trattazione, la sentenza è nulla
La Corte di Cassazione con ordinanza del 25 febbraio 2013, n. 4712 ha affermato che l’udienza di trattazione tenuta senza la rituale partecipazione di uno dei soggetti interessati comporta la nullità non solo dell’udienza stessa ma anche della sentenza e di ogni altro atto conseguente.
Infatti, chiarisce la Suprema Corte, “In tema di contenzioso tributario, la costituzione della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, per il giudizio innanzi la commissione tributaria provinciale e dall’art. 54, del medesimo decreto per il giudizio innanzi alla commissione Tributaria regionale, non comporta le legittime esclusione della parte stessa dal numero dei destinatari dell’avviso di trattazione previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, salvo il caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia già stato inoltrato. L’omissione dell’avviso di trattazione alla parte che si sia costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell’inderogabile principio del contraddittorio”.

Se i soggetti interessati non partecipano all'udienza di trattazione, la sentenza è nulla
La Corte di Cassazione con ordinanza del 25 febbraio 2013, n. 4712 ha affermato che l’udienza di trattazione tenuta senza la rituale partecipazione di uno dei soggetti interessati comporta la nullità non solo dell’udienza stessa ma anche della sentenza e di ogni altro atto conseguente.
Infatti, chiarisce la Suprema Corte, “In tema di contenzioso tributario, la costituzione della parte resistente oltre il termine di sessanta giorni fissato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 23, per il giudizio innanzi la commissione tributaria provinciale e dall’art. 54, del medesimo decreto per il giudizio innanzi alla commissione Tributaria regionale, non comporta le legittime esclusione della parte stessa dal numero dei destinatari dell’avviso di trattazione previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31, comma 1, salvo il caso in cui la costituzione sia avvenuta in un momento successivo a quello nel quale il predetto avviso sia già stato inoltrato. L’omissione dell’avviso di trattazione alla parte che si sia costituita in giudizio tardivamente ma prima che tale avviso sia inoltrato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza che sia stata eventualmente pronunciata, per violazione del diritto fondamentale alla difesa e dell’inderogabile principio del contraddittorio”.
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