Esecuzione esattoriale, si devono comunicare all'interessato tempi e modi del ricorso
La Sentenza della Cassazione civile del 26/02/2013 n. 4777 affronta il problema del principio di legalità quale è quello di comunicare all’interessato i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni.
La questione riguardava un procedimento in tema di esecuzione esattoriale ed in particolare di iscrizione di ipoteca a seguito di fermo amministrativo.
Secondo detta sentenza, la legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede una serie di norme volte a disciplinare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione in termini di tutela e le sue prescrizioni, deve essere ritenuta applicabile anche ai rapporti con l’amministrazione finanziaria, soprattutto se si tratta di adempimenti da parte dell’amministrazione di agevole applicazione e non compromettono nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.
In tema di esecuzione esattoriale, l’incidenza dell’agire amministrativo nella sfera del privato è particolarmente forte anche grazie a misure di particolare rapidità come ad esempio il cosiddetto “fermo amministrativo” di beni mobili registrati e l′iscrizione di ipoteca sugli immobili che portano ad un veloce esproprio dei beni.
Secondo la sentenza in esame è quindi essenziale che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite, sia gli adempimenti di carattere generale diretti a garantire all’esecutato la possibilità di far valere le sue ragioni che si concretizza proprio nel comunicare all’interessato – unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – i termini e le modalità con cui può proporre opposizione.
Esecuzione esattoriale, si devono comunicare all'interessato tempi e modi del ricorso
La Sentenza della Cassazione civile del 26/02/2013 n. 4777 affronta il problema del principio di legalità quale è quello di comunicare all’interessato i termini e le modalità con cui può proporre opposizione e far valere le sue ragioni.
La questione riguardava un procedimento in tema di esecuzione esattoriale ed in particolare di iscrizione di ipoteca a seguito di fermo amministrativo.
Secondo detta sentenza, la legge 7 agosto 1990 n. 241, che prevede una serie di norme volte a disciplinare il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione in termini di tutela e le sue prescrizioni, deve essere ritenuta applicabile anche ai rapporti con l’amministrazione finanziaria, soprattutto se si tratta di adempimenti da parte dell’amministrazione di agevole applicazione e non compromettono nella loro essenza le finalità pubbliche perseguite.
In tema di esecuzione esattoriale, l’incidenza dell’agire amministrativo nella sfera del privato è particolarmente forte anche grazie a misure di particolare rapidità come ad esempio il cosiddetto “fermo amministrativo” di beni mobili registrati e l′iscrizione di ipoteca sugli immobili che portano ad un veloce esproprio dei beni.
Secondo la sentenza in esame è quindi essenziale che, proprio in tema di esecuzione esattoriale, siano rigorosamente rispettati sia il principio di legalità, tramite la stretta osservanza delle procedure stabilite, sia gli adempimenti di carattere generale diretti a garantire all’esecutato la possibilità di far valere le sue ragioni che si concretizza proprio nel comunicare all’interessato – unitamente alla comunicazione dell’avvenuta iscrizione ipotecaria – i termini e le modalità con cui può proporre opposizione.
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]

