Proposta di concordato, spetta al giudice il controllo sulla fattibilità

marzo 14th, 2013|Articoli, Diritto fallimentare|

Con la sentenza n. 1521 del 23.01.2013 la Corte Suprema ha individuato i confini del potere spettante al giudice in ordine alla valutazione della fattibilità o meno della proposta di concordato.

Al giudice è sicuramente demandato un controllo di legittimità consistente nel verificare il rispetto della legge nella procedura di concordato ivi compreso un controllo sulla congruità e logicità della motivazione espressa dall’”attestatore” nella propria relazione.

D’altro canto risulta sicuramente estranea al sindacato del giudice la convenienza economica della soluzione presentata che, invece, rimane di assoluto dominio dell’adunanza dei creditori.

In altri termini il giudice non può arrogarsi il potere di stabilire la effettiva realizzabilità del piano concordatario limitandosi ad esprimere un giudizio sulla fattibilità giuridica del piano ossia sulla compatibilità o meno della proposta rispetto alle norme concorsuali.