
Procedimento amministrativo, quando non è obbligatorio comunicare l'avvio
Nell’ambito del procedimento amministrativo, perché sia garantito il rispetto delle regole di trasparenza e efficienza dell’agire amministrativo, quando l’amministrazione avvia un qualsiasi procedimento a carico del privato, questi deve essere coinvolto nell’ambito dello stesso attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 91 del 10/01/2013, ha stabilito che la comunicazione dell’avvio del procedimento può non esser inviata qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso (in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 7 della L. 241/1990).
Tuttavia tali esigenze devo essere esternate mediante una motivazione idonea a dimostrare che, a causa dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione, potrebbe essere compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico, cui il provvedimento è rivolto.
In altri termini, nell’ambito del provvedimento non è sufficiente un generico richiamo ad esigenze di celerità o a mere difficoltà operative, ma è necessario un oggettivo impedimento, capace, cioè, di compromettere l’interesse pubblico di volta in volta perseguito che dovrà essere adeguatamente esplicitato dalla Pubblica Amministrazione.

Procedimento amministrativo, quando non è obbligatorio comunicare l'avvio
Nell’ambito del procedimento amministrativo, perché sia garantito il rispetto delle regole di trasparenza e efficienza dell’agire amministrativo, quando l’amministrazione avvia un qualsiasi procedimento a carico del privato, questi deve essere coinvolto nell’ambito dello stesso attraverso la comunicazione dell’avvio del procedimento.
Una recente sentenza del Consiglio di Stato, la n. 91 del 10/01/2013, ha stabilito che la comunicazione dell’avvio del procedimento può non esser inviata qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento stesso (in conformità a quanto espressamente previsto dall’art. 7 della L. 241/1990).
Tuttavia tali esigenze devo essere esternate mediante una motivazione idonea a dimostrare che, a causa dell’adempimento dell’obbligo di comunicazione, potrebbe essere compromesso il soddisfacimento dell’interesse pubblico, cui il provvedimento è rivolto.
In altri termini, nell’ambito del provvedimento non è sufficiente un generico richiamo ad esigenze di celerità o a mere difficoltà operative, ma è necessario un oggettivo impedimento, capace, cioè, di compromettere l’interesse pubblico di volta in volta perseguito che dovrà essere adeguatamente esplicitato dalla Pubblica Amministrazione.
Recent posts.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18464 del 16 maggio 2025, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Salvatore Staiano, ha ammesso l’utilizzo, da parte degli avvocati della difesa, dei file di [...]
In un’epoca in cui ogni informazione diffusa sul web sembra destinata a restare per sempre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14488/2025, affronta una questione tanto attuale quanto delicata: il rapporto tra il [...]
In materia di interessi previsti dal d.lgs n. 231 del 2002 e in particolare sui debiti oggetto di procedure concorsuali aperte, la Cassazione, con una recente ordinanza, chiarisce come l’esclusione dall’applicazione del tasso legale di [...]
Recent posts.
La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 18464 del 16 maggio 2025, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Salvatore Staiano, ha ammesso l’utilizzo, da parte degli avvocati della difesa, dei file di [...]
In un’epoca in cui ogni informazione diffusa sul web sembra destinata a restare per sempre, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14488/2025, affronta una questione tanto attuale quanto delicata: il rapporto tra il [...]