
Mobbing orizzontale, responsabilità del datore di lavoro nei confronti del dipendente
Con la sentenza n. 1471 del 22 gennaio 2013, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha tracciato la responsabilità ascrivibile al datore di lavoro per omessa protezione del proprio dipendente da comportamenti integranti il mobbing cosiddetto “orizzontale”, ossia perpetrato da uno o più dipendenti ai danni di un proprio collega di lavoro.
In particolare, tale responsabilità da condotta omissiva sarebbe configurabile ogniqualvolta parte datoriale, consapevole dei comportamenti scorretti attuati ai danni di un proprio dipendente, ometta di attivarsi e di adottare i provvedimenti più opportuni al fine di determinarne la cessazione. Al riguardo, l’onere della prova grava sul datore di lavoro il quale, pertanto, sarà tenuto a “dimostrare di aver adottato tutte le misure dirette ad impedire la protrazione della condotta illecita”.
In mancanza, parte datoriale potrà essere condannata al risarcimento del danno biologico in favore del lavoratore che sia stato vittima di condotte scorrette riconducibili al mobbing orizzontale.

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Con la sentenza n. 1471 del 22 gennaio 2013, la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione ha tracciato la responsabilità ascrivibile al datore di lavoro per omessa protezione del proprio dipendente da comportamenti integranti il mobbing cosiddetto “orizzontale”, ossia perpetrato da uno o più dipendenti ai danni di un proprio collega di lavoro.
In particolare, tale responsabilità da condotta omissiva sarebbe configurabile ogniqualvolta parte datoriale, consapevole dei comportamenti scorretti attuati ai danni di un proprio dipendente, ometta di attivarsi e di adottare i provvedimenti più opportuni al fine di determinarne la cessazione. Al riguardo, l’onere della prova grava sul datore di lavoro il quale, pertanto, sarà tenuto a “dimostrare di aver adottato tutte le misure dirette ad impedire la protrazione della condotta illecita”.
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