Impugnazione sentenze Commissione tributaria: da quando decorre il termine "lungo"
La Corte di Cassazione con la sentenza dell’11 marzo 2013, n. 6048 ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata della normativa introdotta dalla L. 69/2009.
La Corte, infatti ha affermato che in un processo che si svolge su impulso d’ufficio, quale appunto il processo tributario, qualora alla parte non sia stata debitamente comunicato né l’avviso di trattazione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 22, né il dispositivo della sentenza (ai sensi dell’art. 37 del medesimo decreto) e non risulti applicabile ratione temporis l’art. 153 c.p.c., comma 2, (introdotto dalla L. n. 69 del 2009), il termine “lungo” per l’impugnazione delle sentenze di cui al primo comma dell’art. 327 c.p.c. decorre dalla data in cui la parte ha avuto conoscenza di tali sentenze.
Per le controversie instaurate dopo la data della entrata in vigore della legge 69/2009 (avvenuta il 4 luglio 2009), invece, l’incresciosa situazione che si verifica ove l’obbligo di comunicazione non sia rispettato può essere risolta mediante l’applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in forza del quale “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede a norma dell’art. 294, commi 2 e 3”.
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Per le controversie instaurate dopo la data della entrata in vigore della legge 69/2009 (avvenuta il 4 luglio 2009), invece, l’incresciosa situazione che si verifica ove l’obbligo di comunicazione non sia rispettato può essere risolta mediante l’applicazione dell’art. 153 c.p.c., comma 2, in forza del quale “la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini; il giudice provvede a norma dell’art. 294, commi 2 e 3”.
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