Con la pronuncia in epigrafe è stato ribadito dal Tribunale di Roma che, per valutare la natura “contrattuale” delle clausole assunte dall’Assemblea Condominiale, si deve avere riguardo alla loro natura e ritenere tali le sole determinazioni che siano limitatrici dei diritti dei condomini sulle proprietà comuni od esclusive ovvero che attribuiscano ad alcuni condomini maggiori diritti (Cass. SS.UU. 943/99, Cas. 6915/07 e Caass. 144/12). Di talché solo quest’ultime clausole, per essere modificate, necessitano della unanimità dei condomini.
Ordinanza della Sezione Feriale del Tribunale di Roma del 7.9.2012
Sergio Scicchitano