
Novità legislative: il reato di falso nel fallimento
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ha introdotto nelle disposizioni penali della legge fallimentare, all’ art. 236 bis della Legge Fallimentare, una nuova figura di reato sotto la rubrica “Falso in attestazioni e relazioni”. Tutte le procedure concorsuali successive alla data del 11 settembre 2012 saranno soggette all’applicazione nuova fattispecie penale. La condotta penalmente rilevante consiste, in estrema sintesi, nella esposizione di informazioni false ovvero nell’omissione di informazioni rilevanti ed è sanzionata con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro. Il soggetto attivo del reato è il “professionista” tenuto a redigere dette relazioni e ad effettuare le attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis legge fall. Sono previste due circostanze aggravanti: una prima, per il caso in cui il fatto sia commesso dal “professionista” al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri ed una seconda, per il caso in cui dal fatto consegua un danno per i creditori. Un intervento del legislatore nel campo dei reati fallimentari si attendeva da tempo. Infatti, le riforme fallimentari degli anni 2005 – 2007 non si erano preoccupate di titolare i creditori per il caso di dati infedeli.
Sergio Scicchitano

Novità legislative: il reato di falso nel fallimento
Il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, ha introdotto nelle disposizioni penali della legge fallimentare, all’ art. 236 bis della Legge Fallimentare, una nuova figura di reato sotto la rubrica “Falso in attestazioni e relazioni”. Tutte le procedure concorsuali successive alla data del 11 settembre 2012 saranno soggette all’applicazione nuova fattispecie penale. La condotta penalmente rilevante consiste, in estrema sintesi, nella esposizione di informazioni false ovvero nell’omissione di informazioni rilevanti ed è sanzionata con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50mila a 100mila euro. Il soggetto attivo del reato è il “professionista” tenuto a redigere dette relazioni e ad effettuare le attestazioni di cui agli artt. 67, terzo comma, lett. d), 161, terzo comma, 182-bis, 182-quinquies e 186-bis legge fall. Sono previste due circostanze aggravanti: una prima, per il caso in cui il fatto sia commesso dal “professionista” al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri ed una seconda, per il caso in cui dal fatto consegua un danno per i creditori. Un intervento del legislatore nel campo dei reati fallimentari si attendeva da tempo. Infatti, le riforme fallimentari degli anni 2005 – 2007 non si erano preoccupate di titolare i creditori per il caso di dati infedeli.
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