
Criminalità informatica, confisca obbligatoria di beni e strumenti
Con la Legge 15 febbraio 2012 n. 12, recante “Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica” si è provveduto a innestare sul tronco originario dell’art. 240 c.p. una nuova ipotesi di confisca obbligatoria relativa ai beni e agli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati informatici previsti dal codice penale e cioè:
– accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter);
– detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-quater);
– diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies);
– installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis);
– falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-ter);
– intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater);
– installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies);
– falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies);
– danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis);
– danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter);
– danneggiamento di sistemi informatici e telematici, anche di pubblica utilità (artt. 635- quater e 635-quinquies)
– frode informatica (art. 640-ter) – frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies)
Oggetto di modifica anche il terzo comma del citato art. 240, dove è stato precisato che l’obbligo di confisca non opera nel caso in cui la cosa o il bene ovvero «lo strumento informatico o telematico» appartiene a persona estranea al reato anche in riferimento alla nuova ipotesi di ablazione introdotta al comma 1-bis. Ed in proposito val la pena evidenziare il probabile eccesso classificatorio in cui è caduto il legislatore nell’aver voluto a tutti i costi distinguere gli “strumenti informatici” dai beni e dalle cose oggetto di confisca, quasi si trattasse di entità fisiche non rapportabili al genus “cose”.
Peraltro nel terzo comma dell’art. 240 cod. pen. è stato altresì aggiunto un periodo in cui si stabilisce che, sempre nell’ipotesi di cui al n. 1-bis di nuova introduzione, si procede alla confisca obbligatoria anche nel caso di patteggiamento.

Criminalità informatica, confisca obbligatoria di beni e strumenti
Con la Legge 15 febbraio 2012 n. 12, recante “Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalità informatica” si è provveduto a innestare sul tronco originario dell’art. 240 c.p. una nuova ipotesi di confisca obbligatoria relativa ai beni e agli strumenti informatici o telematici che risultino essere stati in tutto o in parte utilizzati per la commissione dei reati informatici previsti dal codice penale e cioè:
– accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter);
– detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso ai sistemi informatici o telematici (art. 615-quater);
– diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies);
– installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-bis);
– falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617-ter);
– intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater);
– installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies);
– falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-sexies);
– danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis);
– danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter);
– danneggiamento di sistemi informatici e telematici, anche di pubblica utilità (artt. 635- quater e 635-quinquies)
– frode informatica (art. 640-ter) – frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies)
Oggetto di modifica anche il terzo comma del citato art. 240, dove è stato precisato che l’obbligo di confisca non opera nel caso in cui la cosa o il bene ovvero «lo strumento informatico o telematico» appartiene a persona estranea al reato anche in riferimento alla nuova ipotesi di ablazione introdotta al comma 1-bis. Ed in proposito val la pena evidenziare il probabile eccesso classificatorio in cui è caduto il legislatore nell’aver voluto a tutti i costi distinguere gli “strumenti informatici” dai beni e dalle cose oggetto di confisca, quasi si trattasse di entità fisiche non rapportabili al genus “cose”.
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