
Comunione legale tra i coniugi
Con la pronuncia in epigrafe è stato ribadito dal Tribunale di Roma l’orientamento per cui la comunione legale tra coniugi, differentemente da quella ordinaria, non inerisce il bene pro quota bensì grava sull’intero bene di talché ciascun coniuge è contitolare di tutto il bene e non di una quota divisibile (Corte Cost. 311/88). Da ciò consegue che il pignoramento deve avere ad oggetto l’intero bene sino al valore corrispondente alla quota dell’obbligato. All’altro coniuge spetterà il valore percentuale di sua proprietà del compendio venduto.
Sentenza del Tribunale di Roma n. 14382/2012
Sergio Scicchitano

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