L’inefficacia degli atti di compravendita immobiliare a titolo gratuito
Il Tribunale Fallimentare di Roma con sentenza n°15294/2010 ha dichiarato inefficace ex art.64 L.F. l’atto di compravendita immobiliare intercorso tra le parti in quanto atto a titolo gratuito compiuto dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
In tal modo è stato applicato il pacifico principio di diritto secondo cui “l’inefficacia prevista dall’art.64 della legge fallimentare ha carattere necessario ed oggettivo ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell’esistenza dell’atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell’azione revocatoria quale prevista invece nell’art.67 L.F.” (cfr. ex multis Cass.Civ.6918/05).
Ciò significa che l’inefficacia è automatica per il solo fatto della gratuità dell’atto e del compimento dello stesso nel periodo sospetto, quindi a prescindere dalla condizione soggettiva del disponente poi fallito e, quindi, opera anche se egli non era ancora imprenditore commerciale quando ha posto in essere l’atto gratuito ed anche se non era insolvente, per cui rimane irrilevante l’eventuale scientiadecotionis dell’avente causa.
Inefficacia di diritto degli atti a titolo gratuito ex art.64 L.F. – Commento alla sentenza n°15294/2009 del Tribunale Fallimentare di Roma
Sergio Scicchitano
L’inefficacia degli atti di compravendita immobiliare a titolo gratuito
Il Tribunale Fallimentare di Roma con sentenza n°15294/2010 ha dichiarato inefficace ex art.64 L.F. l’atto di compravendita immobiliare intercorso tra le parti in quanto atto a titolo gratuito compiuto dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento.
In tal modo è stato applicato il pacifico principio di diritto secondo cui “l’inefficacia prevista dall’art.64 della legge fallimentare ha carattere necessario ed oggettivo ed opera automaticamente ove sussista il presupposto dell’esistenza dell’atto e della sua gratuità; come tale essa va dichiarata con sentenza avente natura ricognitiva della situazione giuridica, indipendentemente dai presupposti soggettivi ed oggettivi che vengono in considerazione ai fini dell’azione revocatoria quale prevista invece nell’art.67 L.F.” (cfr. ex multis Cass.Civ.6918/05).
Ciò significa che l’inefficacia è automatica per il solo fatto della gratuità dell’atto e del compimento dello stesso nel periodo sospetto, quindi a prescindere dalla condizione soggettiva del disponente poi fallito e, quindi, opera anche se egli non era ancora imprenditore commerciale quando ha posto in essere l’atto gratuito ed anche se non era insolvente, per cui rimane irrilevante l’eventuale scientiadecotionis dell’avente causa.
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