Il carattere “solutorio” delle rimesse
La sentenza esprime il principio secondo cui le rimesse effettuate dal fallito su di un conto corrente bancario a lui intestato hanno carattere solutorio quando sono effettuate per estinguere o ridurre un credito liquido ed esigibile della banca verso il correntista poi fallito. La natura della rimessa deve essere rilevata avendo riguardo alla situazione del conto corrente nel momento in cui è stato effettuato il versamento.
In particolare la Corte di Cassazione, con sentenza 6 novembre 2007, n. 23107, ha affermato che “Per valutare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa, occorre riferirsi al saldo disponibile nel momento della singola rimessa, che non coincide né con il saldo per valuta, né con quello contabile delle operazioni risultanti dall’ estratto conto”.
Secondo la prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale le rimesse solutorie ricorrono quando la rimessa è effettuata su di un conto “scoperto”, intendendosi per tale sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo passivo e sia il conto divenuto scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista, poiché in tal caso la rimessa ha una funzione solutoria e non meramente ripristinatoria della provvista.
Commento alla sentenza n.15252/2008 del Tribunale Civile di Roma
Studio Scicchitano
Il carattere “solutorio” delle rimesse
La sentenza esprime il principio secondo cui le rimesse effettuate dal fallito su di un conto corrente bancario a lui intestato hanno carattere solutorio quando sono effettuate per estinguere o ridurre un credito liquido ed esigibile della banca verso il correntista poi fallito. La natura della rimessa deve essere rilevata avendo riguardo alla situazione del conto corrente nel momento in cui è stato effettuato il versamento.
In particolare la Corte di Cassazione, con sentenza 6 novembre 2007, n. 23107, ha affermato che “Per valutare il carattere solutorio o ripristinatorio della rimessa, occorre riferirsi al saldo disponibile nel momento della singola rimessa, che non coincide né con il saldo per valuta, né con quello contabile delle operazioni risultanti dall’ estratto conto”.
Secondo la prevalente interpretazione dottrinale e giurisprudenziale le rimesse solutorie ricorrono quando la rimessa è effettuata su di un conto “scoperto”, intendendosi per tale sia il conto non assistito da apertura di credito che presenti un saldo passivo e sia il conto divenuto scoperto a seguito di sconfinamento del fido convenzionalmente accordato al correntista, poiché in tal caso la rimessa ha una funzione solutoria e non meramente ripristinatoria della provvista.
Commento alla sentenza n.15252/2008 del Tribunale Civile di Roma
Studio Scicchitano
Recent posts.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un bene spetta al soggetto che ne sia proprietario – ovvero a colui che eserciti sullo stesso un potere materiale di [...]
Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di [...]
L’introduzione organica della disciplina della giustizia riparativa nel sistema processuale penale italiano costituisce una delle innovazioni più rilevanti della recente riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022). Tale modello non si limita alla mera irrogazione di una [...]
Recent posts.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, il diritto al risarcimento del danno arrecato ad un bene spetta al soggetto che ne sia proprietario – ovvero a colui che eserciti sullo stesso un potere materiale di [...]
Con l’ordinanza delle Sezioni Unite civili pubblicata il 23 gennaio 2026 (R.G. CASS. 18169/2024), la Corte di Cassazione interviene su una questione che, nella prassi applicativa, ha generato per anni incertezze e frequenti conflitti di [...]

