Competenza del giudice della famiglia in materia di separazione
In materia di competenza del giudice di famiglia occorre chiarire se nel procedimento di separazione il giudice sia competente a conoscere di altre questioni oltre quelle specificatamente indicate dalla legislatore quali l’assegnazione della casa coniugale, il regime di affidamento (condiviso o esclusivo) dei figli e i provvedimenti per il mantenimento dei figli e/o del coniuge.
Nel caso in oggetto la moglie chiedeva al giudice della famiglia la restituzione di alcune somme di denaro che il marito avrebbe prelevato dal conto corrente cointestato ai coniugi per propri fini personali, osservando che tali somme erano dovute quale rimborso o restituzione della quota parte del patrimonio comune ai sensi dell’art. 192 c.c..
La domanda avanzata in sede di procedimento relativo alla cessazione degli effetti civili del matrimonio è inammissibile in quanto non è previsto dalla legge 898/1970, come successivamente modificata, alcuna competenza del Tribunale, in funzione di giudice della Famiglia, a chiedere domande diverse da quelle espressamente previste dalla legge 898/1970 e successive modificazioni.
Studio Scicchitano
Competenza del giudice della famiglia in materia di separazione
In materia di competenza del giudice di famiglia occorre chiarire se nel procedimento di separazione il giudice sia competente a conoscere di altre questioni oltre quelle specificatamente indicate dalla legislatore quali l’assegnazione della casa coniugale, il regime di affidamento (condiviso o esclusivo) dei figli e i provvedimenti per il mantenimento dei figli e/o del coniuge.
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