Volontà delle parti nel contratto definitivo, la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza n. 22984, depositata il 29 ottobre 2014, ha affrontato il delicato tema della volontà delle parti all’interno di un contratto definitivo.
Il caso trae origine dal ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva riformato la sentenza di primo grado sulla base della considerazione che la clausola contenuta nel preliminare, non essendo stata riprodotta nel contratto definitivo, doveva intendersi essere stata rinunziata dalle parti.
Afferma la Corte che secondo il principio dell’assorbimento, una volta stipulato il contratto definitivo, questo costituisce l’unica fonte dei diritti ed obbligazioni delle parti; tant’è che clausole presenti all’interno del contratto preliminare successivamente non riprodotte si presumono non conformi alla volontà delle parti diretta alla disciplina del negozio concluso.
Tale presunzione, tuttavia, non esime il giudice dal dovere di verificare la concreta intenzione delle parti al momento della sottoscrizione del contratto definitivo, tale che la presunzione possa nella specie ritenersi vinta da elementi di segno opposto, offerti dalle parti o desumibili dagli atti.
Volontà delle parti nel contratto definitivo, la sentenza della Cassazione
La Corte di Cassazione con sentenza n. 22984, depositata il 29 ottobre 2014, ha affrontato il delicato tema della volontà delle parti all’interno di un contratto definitivo.
Il caso trae origine dal ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, che aveva riformato la sentenza di primo grado sulla base della considerazione che la clausola contenuta nel preliminare, non essendo stata riprodotta nel contratto definitivo, doveva intendersi essere stata rinunziata dalle parti.
Afferma la Corte che secondo il principio dell’assorbimento, una volta stipulato il contratto definitivo, questo costituisce l’unica fonte dei diritti ed obbligazioni delle parti; tant’è che clausole presenti all’interno del contratto preliminare successivamente non riprodotte si presumono non conformi alla volontà delle parti diretta alla disciplina del negozio concluso.
Tale presunzione, tuttavia, non esime il giudice dal dovere di verificare la concreta intenzione delle parti al momento della sottoscrizione del contratto definitivo, tale che la presunzione possa nella specie ritenersi vinta da elementi di segno opposto, offerti dalle parti o desumibili dagli atti.
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]
La sentenza n. 16835 del 29 maggio 2026 della Corte di Cassazione offre l'occasione per tornare su un tema di grande rilievo teorico e pratico nell'ambito delle obbligazioni solidali passive: il rapporto tra l'azione di [...]
Recent posts.
La pronuncia della Corte di Cassazione con ordinanza n. 24271 del 30 luglio 2026 chiarisce in modo netto i limiti entro i quali l’Amministrazione finanziaria può agire dopo la definizione agevolata di una lite fiscale [...]
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza 28 agosto 2026, n. 24825 La presenza, in una fideiussione bancaria, delle clausole già censurate dalla Banca d’Italia nello schema ABI non determina, di per sé, la nullità della garanzia. [...]

