Published On: 5 Giugno 2016Categories: Articoli, News, Sergio ScicchitanoBy

Tirocinio forense: i requisiti per lo svolgimento in altro stato UE

Con decreto ministeriale n. 70, del 17 marzo 2016, pubblicato in G.U. n.116, sono state disciplinate le modalità di svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell’ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in un altro Stato dell’Unione Europea.

Le disposizioni del presente decreto, si applicano ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Per i tirocini in corso a tale data, continua invece ad applicarsi la normativa vigente, ferma restando, la riduzione della durata a 18 mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

La novità più significativa del decreto riguarda la possibilità, da parte del praticante, di svolgere un semestre di tirocinio in un altro Paese dell’Unione europea. Qualora intenda farlo, ne deve dare comunicazione al Consiglio dell’ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio. Il professionista, a sua volta, deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta. Al termine del semestre svolto all’estero, il praticante deve consegnare al Consiglio dell’ordine documentazione idonea a certificare l’effettività del tirocinio svolto all’estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana. Il Consiglio, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all’estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata.

Il tirocinio ha una durata di 18 mesi, ma un semestre di tirocinio può essere svolto già durante gli studi universitari, in particolare in costanza dell’ultimo anno di studi. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa, ma l’interruzione è prevista, per un periodo pari o superiore ai 6 mesi, soltanto a patto che sia giustificata da accertati motivi di salute o in presenza di altri motivi fondati di carattere personale.

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Con decreto ministeriale n. 70, del 17 marzo 2016, pubblicato in G.U. n.116, sono state disciplinate le modalità di svolgimento del tirocinio per l’accesso alla professione forense, le procedure di controllo da parte dei consigli dell’ordine, le ipotesi di interruzione del tirocinio, nonché i requisiti di validità del periodo di tirocinio eventualmente svolto in un altro Stato dell’Unione Europea.

Le disposizioni del presente decreto, si applicano ai tirocini iniziati a partire dalla sua entrata in vigore. Per i tirocini in corso a tale data, continua invece ad applicarsi la normativa vigente, ferma restando, la riduzione della durata a 18 mesi e la facoltà del praticante di avvalersi delle modalità alternative di svolgimento del tirocinio.

La novità più significativa del decreto riguarda la possibilità, da parte del praticante, di svolgere un semestre di tirocinio in un altro Paese dell’Unione europea. Qualora intenda farlo, ne deve dare comunicazione al Consiglio dell’ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio. Il professionista, a sua volta, deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta. Al termine del semestre svolto all’estero, il praticante deve consegnare al Consiglio dell’ordine documentazione idonea a certificare l’effettività del tirocinio svolto all’estero secondo le norme del Paese ospitante, compresa, in ogni caso, una dichiarazione del professionista straniero che attesti lo svolgimento con profitto del periodo di tirocinio. Tale documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio ed è accompagnata dalla traduzione in lingua italiana. Il Consiglio, sulla base della documentazione prodotta, riconosce il periodo svolto all’estero ai fini della convalida di un semestre di tirocinio, ovvero ne rifiuta la convalida con delibera motivata.

Il tirocinio ha una durata di 18 mesi, ma un semestre di tirocinio può essere svolto già durante gli studi universitari, in particolare in costanza dell’ultimo anno di studi. Gli avvocati sono tenuti, nei limiti delle loro possibilità, ad accogliere nel proprio studio i praticanti, istruendoli e preparandoli all’esercizio della professione, anche per quanto attiene all’osservanza dei principi deontologici. Il tirocinio è svolto, di regola, in forma continuativa, ma l’interruzione è prevista, per un periodo pari o superiore ai 6 mesi, soltanto a patto che sia giustificata da accertati motivi di salute o in presenza di altri motivi fondati di carattere personale.

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