Locazioni e condominio
Published On: 12 Dicembre 2013Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Terrazzo ricoperto senza consenso condomini: quando è possibile farlo

Con sentenza n. 27224/2013 la Corte di Cassazione affronta il caso della trasformazione di una terrazza in veranda mediante la sua chiusura con vetro e struttura metallica, senza il consenso dei condomini.

Secondo gli Ermellini, l’alterazione del decoro architettonico può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l’originario aspetto anche, soltanto, di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile.

Nel caso di specie tale chiusura aveva determinato non solo un aumento di volume, ma anche una “variazione prospettica dell’intero edificio”.

D’altra parte, precisa la Corte, “è patrimonio culturale dell’uomo comune ritenere che la trasformazione di un balcone in veranda eseguita mediante chiusura in alluminio e vetri comporti, comunque, un’alterazione dell’armonia cromatica della facciata dell’intero fabbricato, tanto da poter pensare che per escludere la naturale alterazione del decoro architettonico del fabbricato sarebbe stato necessario dimostrare che quell’innovazione non avesse comportato una alterazione o modificazione del decoro del fabbricato”.

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Terrazzo ricoperto senza consenso condomini: quando è possibile farlo

Con sentenza n. 27224/2013 la Corte di Cassazione affronta il caso della trasformazione di una terrazza in veranda mediante la sua chiusura con vetro e struttura metallica, senza il consenso dei condomini.

Secondo gli Ermellini, l’alterazione del decoro architettonico può ben correlarsi alla realizzazione di opere che immutino l’originario aspetto anche, soltanto, di singoli elementi o punti del fabbricato tutte le volte che la immutazione sia suscettibile di riflettersi sull’insieme dell’aspetto dello stabile.

Nel caso di specie tale chiusura aveva determinato non solo un aumento di volume, ma anche una “variazione prospettica dell’intero edificio”.

D’altra parte, precisa la Corte, “è patrimonio culturale dell’uomo comune ritenere che la trasformazione di un balcone in veranda eseguita mediante chiusura in alluminio e vetri comporti, comunque, un’alterazione dell’armonia cromatica della facciata dell’intero fabbricato, tanto da poter pensare che per escludere la naturale alterazione del decoro architettonico del fabbricato sarebbe stato necessario dimostrare che quell’innovazione non avesse comportato una alterazione o modificazione del decoro del fabbricato”.

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