Locazioni e condominio
Published On: 31 Ottobre 2014Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Simulazione contratto di locazione: l'ammissibilità della prova orale

Con sentenza n. 21618/2014 il Tribunale di Roma si trova a dover valutare l’ammissibilità o meno delle prove orali articolate dal conduttore per dimostrare la simulazione soggettiva o la interposizione fittizia di persona relativa ad un contratto di locazione ad uso abitativo.

Il Tribunale respinge le prove perché inammissibili ai sensi dell’art.1417 c.c. e comunque perché l’eventuale contratto dissimulato deve rispettare la forma scritta.

Infatti il Tribunale accoglie l’orientamento della Cassazione n. 4071/2008 secondo cui: “…nel caso di allegazione della simulazione per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam” la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414 II comma e 2725 c.c. di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente”.

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Simulazione contratto di locazione: l'ammissibilità della prova orale

Con sentenza n. 21618/2014 il Tribunale di Roma si trova a dover valutare l’ammissibilità o meno delle prove orali articolate dal conduttore per dimostrare la simulazione soggettiva o la interposizione fittizia di persona relativa ad un contratto di locazione ad uso abitativo.

Il Tribunale respinge le prove perché inammissibili ai sensi dell’art.1417 c.c. e comunque perché l’eventuale contratto dissimulato deve rispettare la forma scritta.

Infatti il Tribunale accoglie l’orientamento della Cassazione n. 4071/2008 secondo cui: “…nel caso di allegazione della simulazione per interposizione fittizia di persona di un contratto necessitante la forma scritta “ad substantiam” la dimostrazione della volontà delle parti di concludere un contratto diverso da quello apparente incontra non solo le normali limitazioni legali all’ammissibilità della prova testimoniale e per presunzioni, anche quella, più rigorosa, derivante dal disposto degli artt. 1414 II comma e 2725 c.c. di provare la sussistenza dei requisiti di sostanza e di forma del contratto diverso da quello apparentemente voluto e l’esistenza, quindi, di una controdichiarazione dalla quale risulti l’intento comune dei contraenti di dare vita ad un contratto soggettivamente diverso da quello apparente”.

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