Published On: 16 Maggio 2013Categories: Risposte di ScicchitanoBy

Si può chiedere la riapertura di un fallimento entro cinque anni dal decreto di chiusura

Egregio Avvocato,

il mio nome è Andrea e vivo a Palermo. Vanto un credito di 4.000, 00 verso una società dichiarata fallita dal Tribunale nell’anno 2004 e si tratta di un credito chirografario.

Ho fatto valere il mio credito nell’ambito del fallimento e secondo le forme di rito ma, purtroppo, in sede di riparto ai creditori chirografari non mi è stato attribuito nulla, nemmeno un parziale pagamento quanto dovuto.

Il fallimento è stato chiuso con decreto del 21 aprile 2007 ed ora è emersa l’esistenza di ben sei autoveicoli che – o perché non dichiarati dal fallito o per dimenticanza del curatore – non furono all’epoca inventariati e venduti in sede fallimentare. Preciso che trattasi di autoveicoli di proprietà della società fallita.

Vorrei sapere se e come posso chiedere al Tribunale la riapertura del fallimento, nella speranza che questi veicoli vengano inventariati e venduti in modo da poter ricevere un pagamento almeno parziale del mio credito.

Grazie

Andrea

_________

Caro Andrea,

il fallimento potrebbe, in astratto, essere riaperto attraverso una sua motivata istanza presentata al Tribunale fallimentare. Infatti l’art. 119 della Legge Fallimentare dispone che, quando il fallimento è stato chiuso a norma del n. 3 dell’art. 118 L.F. (compiuta ripartizione dell’attivo), esso può essere riaperto dal Tribunale su istanza del debitore o di qualunque creditore qualora risulti che nel fallito sussistano attività tali da rendere utile da riapertura.

È proprio quanto verificatosi nel suo caso.

Tuttavia, in pratica, la riapertura non è più possibile a causa del decorso del termine di cinque anni dall’emanazione del decreto di chiusura. Infatti, proprio l’art. 119 della Legge Fallimentare, limita temporalmente la possibilità di riapertura del fallimento disponendo che essa può avvenire solo entro cinque anni dal decreto di chiusura. Essendo stato, nel caso di specie, il fallimento chiuso con decreto del 21 aprile 2007, il termine per la riapertura è scaduto il 21 aprile 2012.

Nella speranza di avere adeguatamente risposto al suo quesito, invio cordiali saluti.

Sergio Scicchitano

 

condividi sui social

Indirizzo postale unificato.

Studio Legale Scicchitano
Via Emilio Faà di Bruno, 4
00195-Roma

Telefono.

Mail e Pec.

Contattaci.

Nome e Cognome*

Email*

Cellulare (opzionale)

Messaggio

Published On: 16 Maggio 2013Categories: Risposte di ScicchitanoBy

Si può chiedere la riapertura di un fallimento entro cinque anni dal decreto di chiusura

Egregio Avvocato,

il mio nome è Andrea e vivo a Palermo. Vanto un credito di 4.000, 00 verso una società dichiarata fallita dal Tribunale nell’anno 2004 e si tratta di un credito chirografario.

Ho fatto valere il mio credito nell’ambito del fallimento e secondo le forme di rito ma, purtroppo, in sede di riparto ai creditori chirografari non mi è stato attribuito nulla, nemmeno un parziale pagamento quanto dovuto.

Il fallimento è stato chiuso con decreto del 21 aprile 2007 ed ora è emersa l’esistenza di ben sei autoveicoli che – o perché non dichiarati dal fallito o per dimenticanza del curatore – non furono all’epoca inventariati e venduti in sede fallimentare. Preciso che trattasi di autoveicoli di proprietà della società fallita.

Vorrei sapere se e come posso chiedere al Tribunale la riapertura del fallimento, nella speranza che questi veicoli vengano inventariati e venduti in modo da poter ricevere un pagamento almeno parziale del mio credito.

Grazie

Andrea

_________

Caro Andrea,

il fallimento potrebbe, in astratto, essere riaperto attraverso una sua motivata istanza presentata al Tribunale fallimentare. Infatti l’art. 119 della Legge Fallimentare dispone che, quando il fallimento è stato chiuso a norma del n. 3 dell’art. 118 L.F. (compiuta ripartizione dell’attivo), esso può essere riaperto dal Tribunale su istanza del debitore o di qualunque creditore qualora risulti che nel fallito sussistano attività tali da rendere utile da riapertura.

È proprio quanto verificatosi nel suo caso.

Tuttavia, in pratica, la riapertura non è più possibile a causa del decorso del termine di cinque anni dall’emanazione del decreto di chiusura. Infatti, proprio l’art. 119 della Legge Fallimentare, limita temporalmente la possibilità di riapertura del fallimento disponendo che essa può avvenire solo entro cinque anni dal decreto di chiusura. Essendo stato, nel caso di specie, il fallimento chiuso con decreto del 21 aprile 2007, il termine per la riapertura è scaduto il 21 aprile 2012.

Nella speranza di avere adeguatamente risposto al suo quesito, invio cordiali saluti.

Sergio Scicchitano

 

condividi sui social

Recent posts.

Recent posts.