Published On: 4 Dicembre 2013Categories: ArticoliBy

Segreto professionale: può l’avvocato divulgare notizie sul suo assistito?

Con sentenza n. 25795/2013 le Sezioni Unite hanno affrontato il delicato tema della portata dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 51 del Codice Deontologico. Nella specie è stato sottoposta alla Corte la vicenda di un professionista che aveva divulgato notizie relative ad un proprio assistito già in precedenza diffuse dalla stampa.

La Corte Suprema ha ribadito che l’art. 51 del codice deontologico forense tutela un bene giuridico ulteriore rispetto alla mera esigenza di non far conoscere all’esterno fatti personali, che l’avvocato difensore apprenda per ragioni legate all’esercizio della sua professione.

L’art. 51, infatti, è anche un “irrinunciabile presidio” al rapporto che intercorre tra avvocato ed assistito, tale da impedire all’avvocato di divulgare e/o comunque adoperare in maniera scorretta informazioni che, a prescindere dal fatto che siano o no ancora sconosciute all’opinione pubblica, comunque non possono essere rivelate da chi, per doveri inerenti alla professione svolta, non può comunque rivelarle.

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Segreto professionale: può l’avvocato divulgare notizie sul suo assistito?

Con sentenza n. 25795/2013 le Sezioni Unite hanno affrontato il delicato tema della portata dell’illecito disciplinare previsto dall’art. 51 del Codice Deontologico. Nella specie è stato sottoposta alla Corte la vicenda di un professionista che aveva divulgato notizie relative ad un proprio assistito già in precedenza diffuse dalla stampa.

La Corte Suprema ha ribadito che l’art. 51 del codice deontologico forense tutela un bene giuridico ulteriore rispetto alla mera esigenza di non far conoscere all’esterno fatti personali, che l’avvocato difensore apprenda per ragioni legate all’esercizio della sua professione.

L’art. 51, infatti, è anche un “irrinunciabile presidio” al rapporto che intercorre tra avvocato ed assistito, tale da impedire all’avvocato di divulgare e/o comunque adoperare in maniera scorretta informazioni che, a prescindere dal fatto che siano o no ancora sconosciute all’opinione pubblica, comunque non possono essere rivelate da chi, per doveri inerenti alla professione svolta, non può comunque rivelarle.

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