
Ripartizione spese condominiali: la Cassazione sul valore della delibera d'approvazione
Con sentenza n. 7265/2014 la Corte di Cassazione è stata chiamata a valutare se in sede di opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ. per il pagamento di contributi condominiali, l’amministratore del condominio, a seguito di contestazione da parte del condomino della sussistenza del debito, sia tenuto, in quanto attore in senso sostanziale, a dimostrare i fatti costitutivi del credito con la produzione di tutti gli opportuni documenti.
La Corte ha risposto al quesito in senso negativo in forza di due principi oramai consolidati in Giurisprudenza:
1) che “il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali deve infatti limitarsi a verificare l’esistenza e la permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari, senza potere esercitare in via incidentale, sulla loro validità, quel sindacato che è riservato invece al giudice davanti al quale esse siano state impugnate” (Cass. S.U. 27/2/2007 n. 4421; Cass. S.U. 18/12/2009 n. 26629);
2) che “la deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri” (Cass. 9/12/2005 n. 27292 e, in precedenza, Cass. n. 2387 del 2003).

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1) che “il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali deve infatti limitarsi a verificare l’esistenza e la permanente efficacia delle relative deliberazioni assembleari, senza potere esercitare in via incidentale, sulla loro validità, quel sindacato che è riservato invece al giudice davanti al quale esse siano state impugnate” (Cass. S.U. 27/2/2007 n. 4421; Cass. S.U. 18/12/2009 n. 26629);
2) che “la deliberazione dell’assemblea condominiale di ripartizione della spesa, finalizzata alla riscossione dei conseguenti oneri dei singoli condomini, costituisce titolo di credito del condominio e, di per sé, prova l’esistenza di tale credito, legittimando, senz’altro, non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del singolo condomino a pagare le somme all’esito del giudizio di opposizione che quest’ultimo proponga contro tale decreto, il cui ambito sia ristretto solamente alla verifica dell’esistenza e dell’efficacia della deliberazione assembleare medesima relativa all’approvazione della spesa e alla ripartizione degli inerenti oneri” (Cass. 9/12/2005 n. 27292 e, in precedenza, Cass. n. 2387 del 2003).
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