Locazioni e condominio
Published On: 29 Luglio 2013Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Rinnovo contratto locazione: non serve autorizzazione Giudice dell'esecuzione

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 11830 del 16.05.2013, la Suprema Corte risolve il contrasto sorto circa la necessità o meno che si ottenesse l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione per il rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza.

E’ risaputo infatti che il locatore ha la facoltà, in caso di locazioni ad uso abitativo, di poter impedire la rinnovazione del contratto per ulteriori 4 anni inviando apposita comunicazione al conduttore 6 mesi prima della scadenza facendo valere i tassativi motivi di cui all’art. 29 Legge 431/1998.

Il rinnovo deriva non da un implicito accordo tra i contraenti, ma dal semplice fatto negativo sopravvenuto della mancanza della disdetta. Tale effetto discende automaticamente dalla legge e dunque non dipende da una manifestazione di volontà delle parti.

Di talchè secondo la Suprema Corte, in caso di pignoramento immobiliare e di successivo fallimento del locatore, la rinnovazione del contratto non necessita dell’autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione di cui all’art. 560 c.p.c..

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Rinnovo contratto locazione: non serve autorizzazione Giudice dell'esecuzione

Con la sentenza a Sezioni Unite n. 11830 del 16.05.2013, la Suprema Corte risolve il contrasto sorto circa la necessità o meno che si ottenesse l’autorizzazione del Giudice dell’esecuzione per il rinnovo del contratto di locazione alla prima scadenza.

E’ risaputo infatti che il locatore ha la facoltà, in caso di locazioni ad uso abitativo, di poter impedire la rinnovazione del contratto per ulteriori 4 anni inviando apposita comunicazione al conduttore 6 mesi prima della scadenza facendo valere i tassativi motivi di cui all’art. 29 Legge 431/1998.

Il rinnovo deriva non da un implicito accordo tra i contraenti, ma dal semplice fatto negativo sopravvenuto della mancanza della disdetta. Tale effetto discende automaticamente dalla legge e dunque non dipende da una manifestazione di volontà delle parti.

Di talchè secondo la Suprema Corte, in caso di pignoramento immobiliare e di successivo fallimento del locatore, la rinnovazione del contratto non necessita dell’autorizzazione del Giudice dell’Esecuzione di cui all’art. 560 c.p.c..

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