
Prescrizione indebito: quali i termini per il correntista nei confronti della banca?
Con sentenza n. 6857/2014 la Corte di Cassazione si è trovata a dover dirimere una controversia inerente la nullità della clausola di un contratto di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.
La Cassazione ha quindi avuto occasione di potersi esprimere sulla decorrenza del termine prescrizionale per l’azione di indebito proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente.
Nella specie, seguendo il principio già espresso dalle Sezioni Unite, è stato dichiarato che l’azione del correntista “è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens” (Cassazione Sezioni Unite Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).

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Nella specie, seguendo il principio già espresso dalle Sezioni Unite, è stato dichiarato che l’azione del correntista “è soggetta all’ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell’ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell’anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell’esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell’accipiens” (Cassazione Sezioni Unite Sentenza n. 24418 del 02/12/2010).
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