Published On: 4 Ottobre 2013Categories: Risposte di ScicchitanoBy

Posizione organizzativa PA: quando è possibile fare causa per ottenere giustizia

Egregio Professore,

sono un dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato ormai da molti anni e inquadrato nella categoria D. Negli ultimi anni sono risultato assegnatario di posizione organizzativa con incarichi a scadenza annuale nel settore di mia competenza.

Quest’anno, pur avendo partecipato alla procedura di selezione per l’assegnazione della medesima posizione organizzativa, la stessa è stata affidata ad un altro dipendente a cui, all’esito della procedura selettiva, è stato assegnato un punteggio più elevato del mio.

Avendo io ricoperto l’incarico de quo per diversi anni ed avendo maggiore esperienza in detto ambito rispetto all’attuale assegnatario della funzione, mi chiedo se sia possibile esperire un’azione legale a mia tutela.

La ringrazio.

__________

Gentile Lettore,

in merito al quesito che sottopone alla mia attenzione, in linea generale è senza dubbio possibile proporre ricorso all’Autorità Giudiziaria avverso la mancata assegnazione della posizione organizzativa. Tuttavia, perché ciò sia in concreto possibile, è necessario comprendere quali sono le ragioni che hanno portato la P.A. ad assegnare ad altri piuttosto che a Lei la posizione medesima.

Più volte la Giurisprudenza ha affermato che è demandato all’Autorità Giudiziaria di sindacare l’operato della Pubblica Amministrazione in sede di assegnazione delle posizioni organizzative solo nel caso in cui l’operato della P.A. appaia palesemente illegittimo, inadeguato o irragionevole, e/o in contrasto con la normativa in materia e/o con le norme procedurali dettate per lo svolgimento della procedura selettiva.

Infatti, proprio con riguardo alle procedure di assegnazione delle posizioni organizzative (nell’ambito delle quali assume particolare rilevanza anche il rapporto fiduciario che il Dirigente incaricato ha con l’assegnatario della posizione), la Giurisprudenza è costante nell’evidenziare che la P.A. agisce alla stregua del privato datore di lavoro laddove conserva un potere discrezionale nella scelta delle posizioni organizzative, insindacabile dal Giudice oltre i limiti sopra descritti.

Su tali presupposti non sono mancati casi in cui l’Autorità Giudiziaria ha rigettato i ricorsi presentati dai dipendenti che avevano lamentato la mancata assegnazione della posizione organizzativa sul rilievo che, trattandosi di valutazione discrezionale dell’Amministrazione, i ricorrenti non avevano dimostrato che la scelta dalla quale erano rimasti esclusi fosse stata irrazionale o non conforme ai criteri cui doveva ispirarsi.

Né gioverebbe in qualche modo il fatto che Lei è già risultato per gli anni precedenti assegnatario della medesima posizione atteso che la natura temporanea e fiduciaria dell’incarico in commento, accompagnata dagli indubbi margini di discrezionalità di cui gode la P.A., non depongono nel senso di un obbligo della stessa al rinnovo dell’assegnazione.

Fatte queste premesse di carattere generale, con riguardo al suo caso occorre capire quali siano state le ragioni che hanno portato all’assegnazione della posizione ad altro dipendente piuttosto che a Lei.

Se infatti, nel caso che La vede coinvolto, la normativa in materia e la procedura stabilita dall’ente di cui fa parte sono state rispettate, e la ragione dell’assegnazione è stata determinata dal conseguimento dell’altro concorrente di un punteggio maggiore del Suo, a mio avviso potrebbero non sussistere fondati motivi per presentare ricorso.

Rilevo che, qualora Lei volesse ricorrere avverso la decisione della P.A., se non sussistono evidenti errori di calcolo e/o di attribuzione dei punteggi in favore dell’assegnatario, la valutazione compiuta dalla P.A. dovrebbe essere criticata in quanto errata e/o illegittima, ma ciò è alquanto complicato soprattutto da un punto di vista probatorio.

Per criticare i punteggi attribuiti in via discrezionale dalla P.A. con riferimento alle attività/attitudini professionali possedute dall’assegnatario, si dovrebbe compiere una valutazione anch’essa discrezionale e priva di elementi oggettivi, che si porrebbe in antitesi con quella compiuta dal Dirigente, sulla quale l’Autorità Giudiziaria non potrebbe sindacare.

Per tali ragioni, in mancanza di diversi e/o ulteriori elementi, ritengo che non sussistano fondati motivi per ricorrere avverso la decisione della P.A.

Saluti.

Sergio Scicchitano

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Posizione organizzativa PA: quando è possibile fare causa per ottenere giustizia

Egregio Professore,

sono un dipendente pubblico assunto a tempo indeterminato ormai da molti anni e inquadrato nella categoria D. Negli ultimi anni sono risultato assegnatario di posizione organizzativa con incarichi a scadenza annuale nel settore di mia competenza.

Quest’anno, pur avendo partecipato alla procedura di selezione per l’assegnazione della medesima posizione organizzativa, la stessa è stata affidata ad un altro dipendente a cui, all’esito della procedura selettiva, è stato assegnato un punteggio più elevato del mio.

Avendo io ricoperto l’incarico de quo per diversi anni ed avendo maggiore esperienza in detto ambito rispetto all’attuale assegnatario della funzione, mi chiedo se sia possibile esperire un’azione legale a mia tutela.

La ringrazio.

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Gentile Lettore,

in merito al quesito che sottopone alla mia attenzione, in linea generale è senza dubbio possibile proporre ricorso all’Autorità Giudiziaria avverso la mancata assegnazione della posizione organizzativa. Tuttavia, perché ciò sia in concreto possibile, è necessario comprendere quali sono le ragioni che hanno portato la P.A. ad assegnare ad altri piuttosto che a Lei la posizione medesima.

Più volte la Giurisprudenza ha affermato che è demandato all’Autorità Giudiziaria di sindacare l’operato della Pubblica Amministrazione in sede di assegnazione delle posizioni organizzative solo nel caso in cui l’operato della P.A. appaia palesemente illegittimo, inadeguato o irragionevole, e/o in contrasto con la normativa in materia e/o con le norme procedurali dettate per lo svolgimento della procedura selettiva.

Infatti, proprio con riguardo alle procedure di assegnazione delle posizioni organizzative (nell’ambito delle quali assume particolare rilevanza anche il rapporto fiduciario che il Dirigente incaricato ha con l’assegnatario della posizione), la Giurisprudenza è costante nell’evidenziare che la P.A. agisce alla stregua del privato datore di lavoro laddove conserva un potere discrezionale nella scelta delle posizioni organizzative, insindacabile dal Giudice oltre i limiti sopra descritti.

Su tali presupposti non sono mancati casi in cui l’Autorità Giudiziaria ha rigettato i ricorsi presentati dai dipendenti che avevano lamentato la mancata assegnazione della posizione organizzativa sul rilievo che, trattandosi di valutazione discrezionale dell’Amministrazione, i ricorrenti non avevano dimostrato che la scelta dalla quale erano rimasti esclusi fosse stata irrazionale o non conforme ai criteri cui doveva ispirarsi.

Né gioverebbe in qualche modo il fatto che Lei è già risultato per gli anni precedenti assegnatario della medesima posizione atteso che la natura temporanea e fiduciaria dell’incarico in commento, accompagnata dagli indubbi margini di discrezionalità di cui gode la P.A., non depongono nel senso di un obbligo della stessa al rinnovo dell’assegnazione.

Fatte queste premesse di carattere generale, con riguardo al suo caso occorre capire quali siano state le ragioni che hanno portato all’assegnazione della posizione ad altro dipendente piuttosto che a Lei.

Se infatti, nel caso che La vede coinvolto, la normativa in materia e la procedura stabilita dall’ente di cui fa parte sono state rispettate, e la ragione dell’assegnazione è stata determinata dal conseguimento dell’altro concorrente di un punteggio maggiore del Suo, a mio avviso potrebbero non sussistere fondati motivi per presentare ricorso.

Rilevo che, qualora Lei volesse ricorrere avverso la decisione della P.A., se non sussistono evidenti errori di calcolo e/o di attribuzione dei punteggi in favore dell’assegnatario, la valutazione compiuta dalla P.A. dovrebbe essere criticata in quanto errata e/o illegittima, ma ciò è alquanto complicato soprattutto da un punto di vista probatorio.

Per criticare i punteggi attribuiti in via discrezionale dalla P.A. con riferimento alle attività/attitudini professionali possedute dall’assegnatario, si dovrebbe compiere una valutazione anch’essa discrezionale e priva di elementi oggettivi, che si porrebbe in antitesi con quella compiuta dal Dirigente, sulla quale l’Autorità Giudiziaria non potrebbe sindacare.

Per tali ragioni, in mancanza di diversi e/o ulteriori elementi, ritengo che non sussistano fondati motivi per ricorrere avverso la decisione della P.A.

Saluti.

Sergio Scicchitano

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