Locazioni e condominio
Published On: 15 Febbraio 2013Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

Nuove maggioranze per modificare le destinazioni d'uso delle parti comuni nei condomini

La legge 11.12.2012 n. 220 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.12.2012 ha sensibilmente modificato la disciplina del codice civile del 1942. In particolare, l’art. 2 di detta legge ha aggiunto al codice civile l’art. 117-ter che così dispone: “Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico”.

In pratica per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni non è più richiesta l’unanimità dei condomini, ma una doppia maggioranza (tanti condomini che rappresentino i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio).

In ogni caso, restano vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che:

-rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio;

-alterino il decoro architettonico dello stabile (art. 1117-ter co. 5 c.c.).

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Nuove maggioranze per modificare le destinazioni d'uso delle parti comuni nei condomini

La legge 11.12.2012 n. 220 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.12.2012 ha sensibilmente modificato la disciplina del codice civile del 1942. In particolare, l’art. 2 di detta legge ha aggiunto al codice civile l’art. 117-ter che così dispone: “Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico”.

In pratica per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni non è più richiesta l’unanimità dei condomini, ma una doppia maggioranza (tanti condomini che rappresentino i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio).

In ogni caso, restano vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che:

-rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio;

-alterino il decoro architettonico dello stabile (art. 1117-ter co. 5 c.c.).

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