Nuove maggioranze per modificare le destinazioni d'uso delle parti comuni nei condomini
La legge 11.12.2012 n. 220 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.12.2012 ha sensibilmente modificato la disciplina del codice civile del 1942. In particolare, l’art. 2 di detta legge ha aggiunto al codice civile l’art. 117-ter che così dispone: “Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico”.
In pratica per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni non è più richiesta l’unanimità dei condomini, ma una doppia maggioranza (tanti condomini che rappresentino i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio).
In ogni caso, restano vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che:
-rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio;
-alterino il decoro architettonico dello stabile (art. 1117-ter co. 5 c.c.).
Nuove maggioranze per modificare le destinazioni d'uso delle parti comuni nei condomini
La legge 11.12.2012 n. 220 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.12.2012 ha sensibilmente modificato la disciplina del codice civile del 1942. In particolare, l’art. 2 di detta legge ha aggiunto al codice civile l’art. 117-ter che così dispone: “Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni. Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilita’ o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico”.
In pratica per modificare la destinazione d’uso delle parti comuni non è più richiesta l’unanimità dei condomini, ma una doppia maggioranza (tanti condomini che rappresentino i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio).
In ogni caso, restano vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che:
-rechino pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza dell’edificio;
-alterino il decoro architettonico dello stabile (art. 1117-ter co. 5 c.c.).
Recent posts.
Gestione della crisi Eleven Finance: il piano dell'Avv. Sergio Scicchitano "Ho scelto il migliore". Titola così il documento allegato qui di seguito, che illustra il piano di ristrutturazione predisposto per Eleven Finance srl, società [...]
Con la sentenza n. 34809/2025, emessa in data 26.09.2025 e pubblicata in data 24.10.2025, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione giuridica di notevole rilevanza. Gli Ermellini hanno, infatti, [...]
Nel panorama giuridico italiano, raramente una questione apparentemente tecnica come il computo dei termini processuali ha assunto una rilevanza così cruciale per la tutela del diritto di difesa. La recente pronuncia della Cassazione civile Sez. [...]
Recent posts.
Gestione della crisi Eleven Finance: il piano dell'Avv. Sergio Scicchitano "Ho scelto il migliore". Titola così il documento allegato qui di seguito, che illustra il piano di ristrutturazione predisposto per Eleven Finance srl, società [...]
Con la sentenza n. 34809/2025, emessa in data 26.09.2025 e pubblicata in data 24.10.2025, la V Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato una questione giuridica di notevole rilevanza. Gli Ermellini hanno, infatti, [...]

