Non mi consegnano la macchina, ma continuo a pagare le rate…. Che fare?
Gentile avvocato,
mi chiamo Antonio e Le scrivo dalla provincia di Messina, ho acquistato un auto per l’esigenze della mia famiglia da una concessionaria da poco aperta. Ho infatti due bambini piccoli e gli spazi, sa, non bastano mai. Non avendo i soldi occorrenti, il concessionario mi ha convinto a firmare un modulo per la richiesta di un finanziamento.
Sono passati circa tre mesi dall’acquisto, ma la macchina non mi è stata ancora consegnata sebbene avessi avuto le rassicurazioni del venditore per una consegna rapida (un mese al massimo). Invece mi ritrovo senza macchina e a dover pagare le rate del prestito giacché la finanziaria mi chiama tutti i giorni per sollecitarmi il pagamento delle rate. Sono andato al Concessionario per avere notizie e mi ha detto che ci sono stati dei non precisati ritardi di produzione.
Recentemente ho appreso, da conoscenti, che non sono l’unico a cui è accaduta questa cosa.
C’è per caso un modo per liberarmi dalle rate di finanziamento e recuperare i soldi che ho versato?
La ringrazio se mi potrà fornire al più resto una risposta.
Antonio
_______________
Caro Sig. Antonio,
il suo caso è molto simile a quello di molto altri consumatori che assisto quotidianamente.
Il caso da Lei segnalato rientra nella casistica dell’art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 setembre 1993 n. 385) che così dispone: “…Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato….”.
La norma riconosce un collegamento tra il contratto di vendita e quello di finanziamento accesso proprio per l’acquisto dell’autovettura per cui se uno viene meno anche l’altro si scioglie.
Nel caso di specie il venditore risulta inadempiente all’obbligo fondamentale di consegna del bene acquistato e pertanto Lei è legittimato a chiederne, mediante diffida, l’immediata consegna pena la risoluzione del contratto.
Una volta diffidata formalmente la concessionaria e non ottenuto il bene compravenduto sarà libero di non versare anche le rate alla finanziaria.
In sintesi, per praticità, Le vengo a spiegare cosa deve fare.
Deve scrivere immediatamente una lettera al concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviandone, per conoscenza una copia anche alla società che Le ha erogato il finanziamento, diffidando il venditore a consegnarle l’autovettura nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della missiva pena la risoluzione di diritto del rapporto ex art. 1454 c.c. (cd. risoluzione mediante diffida ad adempiere).
Trascorso il termine, in mancanza della consegna, può scrivere nuovamente ad entrambe (concessionario e finanziaria) segnalando alla prima che il contratto deve intendersi risolto ex art. 1454 c.c., mentre alla secondoa che, a seguito della diffida ad adempiere, il contratto di vendita si è risolto di diritto ex art. 1454 c.c. e, pertanto, ai sensi dell’art. 125 quinquies D.lgs. 1.9.1993 n. 385 deve considerarsi risolto anche quello di finanziamento e con esso gli obblighi contrattuali ivi compresi il pagamento delle rate.
Ciò vuol dire che non è più tenuto dall’invio di quest’ultima lettera a pagare le rate ed anzi la finanziaria è costretta a restituirle le somme già versate.
Stesso discorso vale per il concessionario che, ove avesse percepito degli acconti, sarà tenuto alla loro immediata restituzione.
Ovviamente se le controparti non dovessero adempiere spontaneamente dovrà valutare la possibilità di dover instaurare un giudizio presso l’autorità giudiziaria competente di cui sarò felice di assumere l’incarico.
Sergio Scicchitano
Non mi consegnano la macchina, ma continuo a pagare le rate…. Che fare?
Gentile avvocato,
mi chiamo Antonio e Le scrivo dalla provincia di Messina, ho acquistato un auto per l’esigenze della mia famiglia da una concessionaria da poco aperta. Ho infatti due bambini piccoli e gli spazi, sa, non bastano mai. Non avendo i soldi occorrenti, il concessionario mi ha convinto a firmare un modulo per la richiesta di un finanziamento.
Sono passati circa tre mesi dall’acquisto, ma la macchina non mi è stata ancora consegnata sebbene avessi avuto le rassicurazioni del venditore per una consegna rapida (un mese al massimo). Invece mi ritrovo senza macchina e a dover pagare le rate del prestito giacché la finanziaria mi chiama tutti i giorni per sollecitarmi il pagamento delle rate. Sono andato al Concessionario per avere notizie e mi ha detto che ci sono stati dei non precisati ritardi di produzione.
Recentemente ho appreso, da conoscenti, che non sono l’unico a cui è accaduta questa cosa.
C’è per caso un modo per liberarmi dalle rate di finanziamento e recuperare i soldi che ho versato?
La ringrazio se mi potrà fornire al più resto una risposta.
Antonio
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Caro Sig. Antonio,
il suo caso è molto simile a quello di molto altri consumatori che assisto quotidianamente.
Il caso da Lei segnalato rientra nella casistica dell’art. 125-quinquies del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 1 setembre 1993 n. 385) che così dispone: “…Nei contratti di credito collegati, in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi il consumatore, dopo aver inutilmente effettuato la costituzione in mora del fornitore, ha diritto alla risoluzione del contratto di credito, se con riferimento al contratto di fornitura di beni o servizi ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice civile. La risoluzione del contratto di credito comporta l’obbligo del finanziatore di rimborsare al consumatore le rate già pagate, nonché ogni altro onere eventualmente applicato….”.
La norma riconosce un collegamento tra il contratto di vendita e quello di finanziamento accesso proprio per l’acquisto dell’autovettura per cui se uno viene meno anche l’altro si scioglie.
Nel caso di specie il venditore risulta inadempiente all’obbligo fondamentale di consegna del bene acquistato e pertanto Lei è legittimato a chiederne, mediante diffida, l’immediata consegna pena la risoluzione del contratto.
Una volta diffidata formalmente la concessionaria e non ottenuto il bene compravenduto sarà libero di non versare anche le rate alla finanziaria.
In sintesi, per praticità, Le vengo a spiegare cosa deve fare.
Deve scrivere immediatamente una lettera al concessionario, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, inviandone, per conoscenza una copia anche alla società che Le ha erogato il finanziamento, diffidando il venditore a consegnarle l’autovettura nel termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della missiva pena la risoluzione di diritto del rapporto ex art. 1454 c.c. (cd. risoluzione mediante diffida ad adempiere).
Trascorso il termine, in mancanza della consegna, può scrivere nuovamente ad entrambe (concessionario e finanziaria) segnalando alla prima che il contratto deve intendersi risolto ex art. 1454 c.c., mentre alla secondoa che, a seguito della diffida ad adempiere, il contratto di vendita si è risolto di diritto ex art. 1454 c.c. e, pertanto, ai sensi dell’art. 125 quinquies D.lgs. 1.9.1993 n. 385 deve considerarsi risolto anche quello di finanziamento e con esso gli obblighi contrattuali ivi compresi il pagamento delle rate.
Ciò vuol dire che non è più tenuto dall’invio di quest’ultima lettera a pagare le rate ed anzi la finanziaria è costretta a restituirle le somme già versate.
Stesso discorso vale per il concessionario che, ove avesse percepito degli acconti, sarà tenuto alla loro immediata restituzione.
Ovviamente se le controparti non dovessero adempiere spontaneamente dovrà valutare la possibilità di dover instaurare un giudizio presso l’autorità giudiziaria competente di cui sarò felice di assumere l’incarico.
Sergio Scicchitano
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