Diritto fallimentare
Published On: 11 Ottobre 2014Categories: Articoli, Formulario, Formulario PenaleBy

La formula della settimana: l'opposizione al decreto penale di condanna

L’imputato o la persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria, cui sia stato notificato un decreto penale di condanna, può proporre opposizione, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, secondo la formula che segue:

Opposizione a decreto penale di condanna.

Non senza segnalare che:

– L’opposizione deve essere depositata nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l’opponente;

– Il termine per la proposizione della opposizione, previsto a pena di inammissibilità, è di 15 giorni dalla notifica del decreto;

– L’opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto impugnato, la data dello stesso ed il Giudice che lo ha emesso;

– L’indicazione dei motivi di impugnazione non è obbligatoria, potendo essere presentata opposizione anche sprovvista dei suddetti motivi;

– Con l’opposizione l’imputato, a norma dell’art. 461, comma 3 c.p.p., può chiedere al Giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero – a pena di decadenza – il giudizio abbreviato o il patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

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L’imputato o la persona civilmente obbligata alla pena pecuniaria, cui sia stato notificato un decreto penale di condanna, può proporre opposizione, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, secondo la formula che segue:

Opposizione a decreto penale di condanna.

Non senza segnalare che:

– L’opposizione deve essere depositata nella cancelleria del GIP che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del Tribunale o del Giudice di Pace del luogo in cui si trova l’opponente;

– Il termine per la proposizione della opposizione, previsto a pena di inammissibilità, è di 15 giorni dalla notifica del decreto;

– L’opposizione deve indicare, a pena di inammissibilità, gli estremi del decreto impugnato, la data dello stesso ed il Giudice che lo ha emesso;

– L’indicazione dei motivi di impugnazione non è obbligatoria, potendo essere presentata opposizione anche sprovvista dei suddetti motivi;

– Con l’opposizione l’imputato, a norma dell’art. 461, comma 3 c.p.p., può chiedere al Giudice che ha emesso il decreto di condanna il giudizio immediato ovvero – a pena di decadenza – il giudizio abbreviato o il patteggiamento ex art. 444 c.p.p.

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