Diritto fallimentare
Published On: 4 Luglio 2014Categories: Articoli, Formulario, Formulario CivileBy

La formula della settimana: l'atto di intimazione ex art. 2797 c.c.

– atto di intimazione ex art 2797 c.c.

Colui che è creditore di una somma di denaro per prestazioni e spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili ha il privilegio sui beni stessi, purché tali beni siano ancora nella sua disponibilità.  In tali casi il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Tuttavia, prima di procedere alla vendita il creditore dovrà provvedere a diffidare il debitore secondo la formula su esposta.

Non senza segnalare che, decorso il termine per l’opposizione (5 giorni), il creditore può decidere:

a) di ricorrere alla procedura esecutiva mobiliare giudiziale, in tal caso sarà necessario depositare in tribunale un’istanza ex artt. 2756 e 2797 c.c.

b) di ricorrere alla procedura esecutiva privata mediante la vendita a mezzo delle persone autorizzate ex art. 83 disp.att. c.c.

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Colui che è creditore di una somma di denaro per prestazioni e spese relative alla conservazione o al miglioramento di beni mobili ha il privilegio sui beni stessi, purché tali beni siano ancora nella sua disponibilità.  In tali casi il creditore può ritenere la cosa soggetta al privilegio finché non è soddisfatto del suo credito e può anche venderla secondo le norme stabilite per la vendita del pegno.

Tuttavia, prima di procedere alla vendita il creditore dovrà provvedere a diffidare il debitore secondo la formula su esposta.

Non senza segnalare che, decorso il termine per l’opposizione (5 giorni), il creditore può decidere:

a) di ricorrere alla procedura esecutiva mobiliare giudiziale, in tal caso sarà necessario depositare in tribunale un’istanza ex artt. 2756 e 2797 c.c.

b) di ricorrere alla procedura esecutiva privata mediante la vendita a mezzo delle persone autorizzate ex art. 83 disp.att. c.c.

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