Diritto fallimentare
Published On: 26 Gennaio 2015Categories: Articoli, Formulario, Formulario CivileBy

L'atto di citazione in rinnovazione

Nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio e ricorra una delle ipotesi di nullità della citazione previste dall’art. 164 c.p.c.,   il Giudice ordinerà all’attore di rinnovare la citazione entro un termine perentorio e fisserà una nuova udienza.

L’attore, dunque – al fine di evitare la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo a norma dell’art. 307, c.3, c.p.c. – dovrà provvedere alla rinnovazione entro il termine perentorio fissato dal Giudice secondo la formula che segue:

atto di citazione in rinnovazione.

Non senza segnalare che:

– la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;

– la rinnovazione non postula un nuovo mandato;

– non occorre rinnovare né la costituzione in giudizio né l’iscrizione a ruolo.

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L'atto di citazione in rinnovazione

Nel caso in cui il convenuto non si sia costituito in giudizio e ricorra una delle ipotesi di nullità della citazione previste dall’art. 164 c.p.c.,   il Giudice ordinerà all’attore di rinnovare la citazione entro un termine perentorio e fisserà una nuova udienza.

L’attore, dunque – al fine di evitare la cancellazione della causa dal ruolo e l’estinzione del processo a norma dell’art. 307, c.3, c.p.c. – dovrà provvedere alla rinnovazione entro il termine perentorio fissato dal Giudice secondo la formula che segue:

atto di citazione in rinnovazione.

Non senza segnalare che:

– la rinnovazione sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione;

– la rinnovazione non postula un nuovo mandato;

– non occorre rinnovare né la costituzione in giudizio né l’iscrizione a ruolo.

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