La memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, se richiesto, il giudice istruttore concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
L’avvocato che intende precisare le proprie domande deve redigere un atto secondo la formula che segue:
– Memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– Qualora uno dei procuratori abbia formulato istanza di assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice deve necessariamente riconoscerli in quanto la concessione o meno non è subordinata ad alcuna autorizzazione o valutazione da parte del giudice;
– Con detta memoria “sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice “emendatio libelli”, ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono “mutatio libelli”, ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d’indagine e spostando i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (Cass. SS.UU. 12310/2015).
La memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, se richiesto, il giudice istruttore concede alle parti i seguenti termini perentori:
1) un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
2) un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
3) un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.
L’avvocato che intende precisare le proprie domande deve redigere un atto secondo la formula che segue:
– Memoria ex art. 183 VI comma n. 1 c.p.c.
Non senza segnalare che:
– Qualora uno dei procuratori abbia formulato istanza di assegnazione dei termini ex art. 183 c.p.c., il Giudice deve necessariamente riconoscerli in quanto la concessione o meno non è subordinata ad alcuna autorizzazione o valutazione da parte del giudice;
– Con detta memoria “sono ammissibili solo le modificazioni della domanda introduttiva che costituiscono semplice “emendatio libelli”, ravvisabile quando non si incide né sulla causa petendi (ma solo sulla interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto) né sul petitum (se non nel senso di meglio quantificarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere), mentre sono assolutamente inammissibili quelle modificazioni della domanda che costituiscono “mutatio libelli”, ravvisabile quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d’indagine e spostando i termini della controversia, con l’effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (Cass. SS.UU. 12310/2015).
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