Published On: 1 Novembre 2015Categories: Articoli, Formulario, Formulario CivileBy

La memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.

L’Avvocato che intenda replicare a domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, ovvero proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, o ancora indicare mezzi di prova e produzioni documentali, deve redigere un atto secondo la formula che segue:

– Memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.

Non senza segnalare che:

– Il termine entro il quale tale memoria dev’essere depositata è di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.;

– Con tale memoria non possono essere modificate le conclusioni rispetto a quelle presentate nell’atto di citazione oppure con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

– Decorso il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c, il G.I., all’esito dell’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, emette una apposita ordinanza con la quale eventualmente ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti.

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La memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c.

L’Avvocato che intenda replicare a domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, ovvero proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime, o ancora indicare mezzi di prova e produzioni documentali, deve redigere un atto secondo la formula che segue:

– Memoria ex art. 183, comma 6, n.2 c.p.c.

Non senza segnalare che:

– Il termine entro il quale tale memoria dev’essere depositata è di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.;

– Con tale memoria non possono essere modificate le conclusioni rispetto a quelle presentate nell’atto di citazione oppure con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.

– Decorso il termine per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c, il G.I., all’esito dell’udienza di ammissione dei mezzi istruttori, emette una apposita ordinanza con la quale eventualmente ammette i mezzi di prova richiesti dalle parti.

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