Irregolare rilascio della procura per la fase monitoriale: le conseguenze per un giudizio di opposizione
Con sentenza n. 20943/2014 la Corte Suprema di Cassazione si trova a dover valutare le conseguenze per un giudizio di opposizione in caso di irregolare rilascio della procura per la fase monitoria.
La Suprema Corte distingue innanzitutto due casi a seconda che il difensore abbia ricevuto o meno nella fase di opposizione un nuova procura.
Nel primo caso l’inesistenza della procura alle liti relativa al ricorso per decreto ingiuntivo comporta l’invalidità non solo della fase monitoria e dell’ingiunzione, ma anche della domanda agli effetti della cognizione piena con il rito ordinario in sede di giudizio di opposizione, allorché l’opposto non abbia prodotto in quest’ultimo una nuova valida procura nella comparsa di risposta, con la conseguenza che il giudice deve definire l’opposizione con una pronuncia di mero rito dichiarativa del difetto del presupposto processuale del ministero del difensore (Cass. n. 4780/13).
Nella seconda ipotesi l’invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l’opposizione – in cui l’opposto abbia ricevuto una nuova e valida procura – , dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell’esecuzione provvisoria e dell’incidenza delle spese nella fase monitoria – se l’ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. n. 5171/94).
In tale ultimo caso poi non è di ostacolo alla definizione nel merito della causa il fatto che l’opposto si sia limitato a chiedere la conferma del decreto ingiuntivo.
La Corte di Cassazione sul punto precisa che l’opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza, della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall’opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto.
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Nella seconda ipotesi l’invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l’opposizione – in cui l’opposto abbia ricevuto una nuova e valida procura – , dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dallo ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi – salvo che ai fini dell’esecuzione provvisoria e dell’incidenza delle spese nella fase monitoria – se l’ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa (Cass. n. 5171/94).
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