Locazioni e condominio
Published On: 13 Febbraio 2013Categories: Articoli, Locazioni e condominioBy

E' obbligo dell’amministratore fornire ai creditori l’elenco dei condomini morosi

Dopo decenni di discussioni, finalmente è legge la riforma del condominio. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.12.2012, la 11.12.2012 n. 220 ha sensibilmente modificato la disciplina del codice civile del 1942.

In particolare l’art. 18 di detta legge ha così disposto: “L’amministratore e’ tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.”

Il Legislatore, riformulando l’art. 63 della disposizioni attuative al codice civile, ha previsto l’obbligo dell’Amministratore di comunicare, a richiesta del creditore del Condominio, l’elenco dei condomini morosi permettendo così al medesimo di aggredire solo il patrimonio di tali soggetti lasciando impregiudicati quelli dei condomini adempienti.

Detta modifica fa seguito alle pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., 8 aprile 2008, n. 9148), che ha dichiarato la natura parziaria (e non solidale) delle obbligazioni assunte dall’amministratore condominiale (da ciò conseguendo l’obbligo del creditore di procedere all’esecuzione nei confronti dei singoli condomini in base ai rispettivi millesimi) e quindi alle istanze degli operatori del diritto che si domandavano come avrebbero i creditori potuto concretamente conoscere il nominativo dei condomini morosi trattandosi di dati protetti dalla privacy.

L’obbligo imposto dal Legislatore ha sicuramente risolto una questione molto dibattuta nell’ambiente giuridico.

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E' obbligo dell’amministratore fornire ai creditori l’elenco dei condomini morosi

Dopo decenni di discussioni, finalmente è legge la riforma del condominio. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 17.12.2012, la 11.12.2012 n. 220 ha sensibilmente modificato la disciplina del codice civile del 1942.

In particolare l’art. 18 di detta legge ha così disposto: “L’amministratore e’ tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.”

Il Legislatore, riformulando l’art. 63 della disposizioni attuative al codice civile, ha previsto l’obbligo dell’Amministratore di comunicare, a richiesta del creditore del Condominio, l’elenco dei condomini morosi permettendo così al medesimo di aggredire solo il patrimonio di tali soggetti lasciando impregiudicati quelli dei condomini adempienti.

Detta modifica fa seguito alle pronuncia della Corte di Cassazione (Cass., SS.UU., 8 aprile 2008, n. 9148), che ha dichiarato la natura parziaria (e non solidale) delle obbligazioni assunte dall’amministratore condominiale (da ciò conseguendo l’obbligo del creditore di procedere all’esecuzione nei confronti dei singoli condomini in base ai rispettivi millesimi) e quindi alle istanze degli operatori del diritto che si domandavano come avrebbero i creditori potuto concretamente conoscere il nominativo dei condomini morosi trattandosi di dati protetti dalla privacy.

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