Egregio Professore,
sono proprietario di un sito internet strutturato come un forum aperto in cui gli utenti possono scrivere le loro opinioni o pubblicare degli articoli, sui quali io non ho poteri o possibilità di controllo. Di recente ho ricevuto una diffida, e contestuale richiesta di risarcimento danni, dal legale di una società che si sentirebbe diffamata da alcune pubblicazioni avvenute sulla pagina internet del mio sito.
Mi viene addebitato di essere responsabile della diffamazione per non avere impedito la pubblicazione dell’articolo con un preventivo controllo. Controllo che però, come sopra detto, io non potevo esercitare. Inoltre, non sono certo che i commenti possano essere considerati realmente diffamatori.
Se mi rifiuto di accogliere la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società, posso essere considerato responsabile in un’eventuale causa?
Grazie
__________
Caro Signore,
in relazione al caso che mi espone posso soffermarmi solo sulle questioni che attengono ad una sua eventuale responsabilità nella causazione del danno poiché sulla effettiva portata diffamatoria della pubblicazione non posso darle un parere, non conoscendo il testo della pubblicazione.
Venendo ora alla posizione in cui si trova posso dirle da subito che più volte la Giurisprudenza ha ritenuto che i proprietari delle infrastrutture di telecomunicazioni, i fornitori di accessi ed i fornitori di servizi non possono ritenersi corresponsabili dei reati commessi da coloro che utilizzano i loro servizi internet per mera omissione di controllo, in quanto non hanno un vero obbligo giuridico di evitare l’evento dannoso, né di controllare i testi ospitati sui loro siti (cfr. Sent. Trib. Milano, 18.03.2004; Sent. Trib. Lucca 20.08.2007).
Altresì a detta conclusione la Giurisprudenza è arrivata sul presupposto che ai soggetti appena citati non è applicabile in via analogica l’art. 57 c.p. in merito all’omesso colposo controllo del Direttore Responsabile, in quanto norma prevista solo per la diffamazione a mezzo stampa.
In buona sostanza, secondo la Magistratura, affinché il Direttore di un sito internet o il suo titolare possa essere responsabile del reato di diffamazione, è necessario che si configuri in capo a lui un comportamento di tipo omissivo per non avere impedito la pubblicazione dell’articolo per così dire “incriminato”.
Tuttavia, , affinchè detto reato omissivo possa configurarsi è necessario che il Direttore o il titolare del sito fosse gravato dell’obbligo giuridico di impedire l’evento e, pur consapevole di ciò, non si sia attivato per evitarne la causazione.
Su questi presupposti, in un eventuale giudizio anche se fosse accertata la natura diffamatoria dell’articolo, comunque l’Autorità Giudiziaria potrebbe rigettare la domanda risarcitoria avanzata nei Suoi confronti dal danneggiato per assenza di responsabilità a suo carico laddove fosse dimostrata l’assenza di detto potere/dovere in capo alla Sua persona.
Diffamazione, quando il titolare di un sito è responsabile dei commenti
Egregio Professore,
sono proprietario di un sito internet strutturato come un forum aperto in cui gli utenti possono scrivere le loro opinioni o pubblicare degli articoli, sui quali io non ho poteri o possibilità di controllo. Di recente ho ricevuto una diffida, e contestuale richiesta di risarcimento danni, dal legale di una società che si sentirebbe diffamata da alcune pubblicazioni avvenute sulla pagina internet del mio sito.
Mi viene addebitato di essere responsabile della diffamazione per non avere impedito la pubblicazione dell’articolo con un preventivo controllo. Controllo che però, come sopra detto, io non potevo esercitare. Inoltre, non sono certo che i commenti possano essere considerati realmente diffamatori.
Se mi rifiuto di accogliere la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società, posso essere considerato responsabile in un’eventuale causa?
Grazie
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Caro Signore,
in relazione al caso che mi espone posso soffermarmi solo sulle questioni che attengono ad una sua eventuale responsabilità nella causazione del danno poiché sulla effettiva portata diffamatoria della pubblicazione non posso darle un parere, non conoscendo il testo della pubblicazione.
Venendo ora alla posizione in cui si trova posso dirle da subito che più volte la Giurisprudenza ha ritenuto che i proprietari delle infrastrutture di telecomunicazioni, i fornitori di accessi ed i fornitori di servizi non possono ritenersi corresponsabili dei reati commessi da coloro che utilizzano i loro servizi internet per mera omissione di controllo, in quanto non hanno un vero obbligo giuridico di evitare l’evento dannoso, né di controllare i testi ospitati sui loro siti (cfr. Sent. Trib. Milano, 18.03.2004; Sent. Trib. Lucca 20.08.2007).
Altresì a detta conclusione la Giurisprudenza è arrivata sul presupposto che ai soggetti appena citati non è applicabile in via analogica l’art. 57 c.p. in merito all’omesso colposo controllo del Direttore Responsabile, in quanto norma prevista solo per la diffamazione a mezzo stampa.
In buona sostanza, secondo la Magistratura, affinché il Direttore di un sito internet o il suo titolare possa essere responsabile del reato di diffamazione, è necessario che si configuri in capo a lui un comportamento di tipo omissivo per non avere impedito la pubblicazione dell’articolo per così dire “incriminato”.
Tuttavia, , affinchè detto reato omissivo possa configurarsi è necessario che il Direttore o il titolare del sito fosse gravato dell’obbligo giuridico di impedire l’evento e, pur consapevole di ciò, non si sia attivato per evitarne la causazione.
Su questi presupposti, in un eventuale giudizio anche se fosse accertata la natura diffamatoria dell’articolo, comunque l’Autorità Giudiziaria potrebbe rigettare la domanda risarcitoria avanzata nei Suoi confronti dal danneggiato per assenza di responsabilità a suo carico laddove fosse dimostrata l’assenza di detto potere/dovere in capo alla Sua persona.
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Stato di involontaria disoccupazione – decisione giudiziale che ripristina il rapporto di lavoro e condanna al pagamento di indennità in favore del lavoratore
By Roberto De Gaetano|10 Settembre 2024|
Pubblico impiego: le prestazioni rese oltre il debito orario devono essere retribuite
By Roberto De Gaetano|16 Luglio 2024|
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Studio Legale Scicchitano
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Telefono.
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(+39) 06.3700089
Mail e Pec.
info@studiolegalescicchitano.it
sergioscicchitano@ordineavvocatiroma.org
Diffamazione, quando il titolare di un sito è responsabile dei commenti
Egregio Professore,
sono proprietario di un sito internet strutturato come un forum aperto in cui gli utenti possono scrivere le loro opinioni o pubblicare degli articoli, sui quali io non ho poteri o possibilità di controllo. Di recente ho ricevuto una diffida, e contestuale richiesta di risarcimento danni, dal legale di una società che si sentirebbe diffamata da alcune pubblicazioni avvenute sulla pagina internet del mio sito.
Mi viene addebitato di essere responsabile della diffamazione per non avere impedito la pubblicazione dell’articolo con un preventivo controllo. Controllo che però, come sopra detto, io non potevo esercitare. Inoltre, non sono certo che i commenti possano essere considerati realmente diffamatori.
Se mi rifiuto di accogliere la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società, posso essere considerato responsabile in un’eventuale causa?
Grazie
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Caro Signore,
in relazione al caso che mi espone posso soffermarmi solo sulle questioni che attengono ad una sua eventuale responsabilità nella causazione del danno poiché sulla effettiva portata diffamatoria della pubblicazione non posso darle un parere, non conoscendo il testo della pubblicazione.
Venendo ora alla posizione in cui si trova posso dirle da subito che più volte la Giurisprudenza ha ritenuto che i proprietari delle infrastrutture di telecomunicazioni, i fornitori di accessi ed i fornitori di servizi non possono ritenersi corresponsabili dei reati commessi da coloro che utilizzano i loro servizi internet per mera omissione di controllo, in quanto non hanno un vero obbligo giuridico di evitare l’evento dannoso, né di controllare i testi ospitati sui loro siti (cfr. Sent. Trib. Milano, 18.03.2004; Sent. Trib. Lucca 20.08.2007).
Altresì a detta conclusione la Giurisprudenza è arrivata sul presupposto che ai soggetti appena citati non è applicabile in via analogica l’art. 57 c.p. in merito all’omesso colposo controllo del Direttore Responsabile, in quanto norma prevista solo per la diffamazione a mezzo stampa.
In buona sostanza, secondo la Magistratura, affinché il Direttore di un sito internet o il suo titolare possa essere responsabile del reato di diffamazione, è necessario che si configuri in capo a lui un comportamento di tipo omissivo per non avere impedito la pubblicazione dell’articolo per così dire “incriminato”.
Tuttavia, , affinchè detto reato omissivo possa configurarsi è necessario che il Direttore o il titolare del sito fosse gravato dell’obbligo giuridico di impedire l’evento e, pur consapevole di ciò, non si sia attivato per evitarne la causazione.
Su questi presupposti, in un eventuale giudizio anche se fosse accertata la natura diffamatoria dell’articolo, comunque l’Autorità Giudiziaria potrebbe rigettare la domanda risarcitoria avanzata nei Suoi confronti dal danneggiato per assenza di responsabilità a suo carico laddove fosse dimostrata l’assenza di detto potere/dovere in capo alla Sua persona.
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