Diritto civile
Published On: 16 Maggio 2014Categories: Articoli, Diritto civileBy

Difensore muore, il Giudice non interrompe il giudizio: la sentenza è nulla?

La Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione Civile, con la  sentenza n. 9623 del 5 Maggio 2014 si è pronunciata in merito ad un giudizio di appello, nel quale, in corso di causa era venuto a mancare il difensore delle parti, e ciò nonostante, il giudizio non era stato interrotto, bensì la causa era stata decisa.

Il ricorso era stato impugnato tramite un nuovo avvocato nominato dalla parte il quale riteneva che, se nel corso del giudizio civile interviene la morte del difensore, il giudice deve interrompere il procedimento in modo automatico, anche se le altre parti processuali non ne abbiano avuto conoscenza.

Tale orientamento era sostenuto richiamando il dettato dell’articolo 301 del codice di procedura civile, il quale dispone che :” Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso ha ricordato che il decesso del difensore preclude in automatico qualsiasi successiva attività processuale, colpendo gli atti eventualmente posti in essere con la sanzione radicale della nullità. Non rilevando se la notizia non sia stata portata a conoscenza delle altri parti processuali, poiché l’interruzione opera ipso iure.

Più volte la giurisprudenza ha ricordato come la morte del procuratore determini l’interruzione di diritto del processo e che l’automaticità dell’interruzione è sancita proprio per tutelare il diritto di difesa della parte. Ne discende che deve essere esclusa la possibilità di compiere qualsiasi attività processuale  ed occorre far risalire  l’effetto interruttivo alla data dell’evento-morte.

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Difensore muore, il Giudice non interrompe il giudizio: la sentenza è nulla?

La Suprema Corte di Cassazione, seconda sezione Civile, con la  sentenza n. 9623 del 5 Maggio 2014 si è pronunciata in merito ad un giudizio di appello, nel quale, in corso di causa era venuto a mancare il difensore delle parti, e ciò nonostante, il giudizio non era stato interrotto, bensì la causa era stata decisa.

Il ricorso era stato impugnato tramite un nuovo avvocato nominato dalla parte il quale riteneva che, se nel corso del giudizio civile interviene la morte del difensore, il giudice deve interrompere il procedimento in modo automatico, anche se le altre parti processuali non ne abbiano avuto conoscenza.

Tale orientamento era sostenuto richiamando il dettato dell’articolo 301 del codice di procedura civile, il quale dispone che :” Se la parte è costituita a mezzo di procuratore, il processo è interrotto dal giorno della morte, radiazione o sospensione del procuratore stesso.

La Suprema Corte, accogliendo il ricorso ha ricordato che il decesso del difensore preclude in automatico qualsiasi successiva attività processuale, colpendo gli atti eventualmente posti in essere con la sanzione radicale della nullità. Non rilevando se la notizia non sia stata portata a conoscenza delle altri parti processuali, poiché l’interruzione opera ipso iure.

Più volte la giurisprudenza ha ricordato come la morte del procuratore determini l’interruzione di diritto del processo e che l’automaticità dell’interruzione è sancita proprio per tutelare il diritto di difesa della parte. Ne discende che deve essere esclusa la possibilità di compiere qualsiasi attività processuale  ed occorre far risalire  l’effetto interruttivo alla data dell’evento-morte.

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