Dichiarazioni mendaci delle parti, nessuna responsabilità per il notaio
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21792 depositata il 27 ottobre 2015 ha ribadito che «non si può estendere la responsabilità del notaio anche alle dichiarazioni di un delle parti fatte in presenza dell’altra e da questa accettate».
La controversia sottoposta all’attenzione dei Giudici di Piazza Cavour origina da una compravendita immobiliare nella quale il notaio aveva raccolto la dichiarazione della parte venditrice che l’immobile era gravato da ipoteca e che il debito garantito era stato estinto, con assunzione dell’impegno da parte dello stesso venditore alla cancellazione dell’ipoteca.
Successivamente, tuttavia, gli acquirenti si erano trovati a dover pagare il debito (in realtà non estinto) al fine di ottenere la cancellazione dell’ipoteca e poter vendere l’immobile.
Per tali motivi gli acquirenti avevano citato in giudizio il notaio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
La Corte nel confermare la sentenza di secondo grado (che accoglieva l’appello proposto dal notaio) ha ritenuto che il notaio, avendo inserito nell’atto di compravendita la dichiarazione di parte venditrice, accettata dall’acquirente, che il debito era stato estinto e che la parte venditrice si impegnava a provvedere alla cancellazione dell’ipoteca, avesse diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni “gravando solo sulla parte venditrice la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa e dell’adempimento dell’obbligo assunto. E non rientrando nei doveri dei notaio l’accertamento della veridicità della dichiarazione relativa all’estinzione del debito”.
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Dichiarazioni mendaci delle parti, nessuna responsabilità per il notaio
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 21792 depositata il 27 ottobre 2015 ha ribadito che «non si può estendere la responsabilità del notaio anche alle dichiarazioni di un delle parti fatte in presenza dell’altra e da questa accettate».
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Successivamente, tuttavia, gli acquirenti si erano trovati a dover pagare il debito (in realtà non estinto) al fine di ottenere la cancellazione dell’ipoteca e poter vendere l’immobile.
Per tali motivi gli acquirenti avevano citato in giudizio il notaio per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
La Corte nel confermare la sentenza di secondo grado (che accoglieva l’appello proposto dal notaio) ha ritenuto che il notaio, avendo inserito nell’atto di compravendita la dichiarazione di parte venditrice, accettata dall’acquirente, che il debito era stato estinto e che la parte venditrice si impegnava a provvedere alla cancellazione dell’ipoteca, avesse diligentemente adempiuto alle proprie obbligazioni “gravando solo sulla parte venditrice la responsabilità della veridicità della dichiarazione resa e dell’adempimento dell’obbligo assunto. E non rientrando nei doveri dei notaio l’accertamento della veridicità della dichiarazione relativa all’estinzione del debito”.
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